Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 100

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, ecc...)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 19 dicembre 1979 dal Tribunale di Roma

nei procedimenti civili vertenti tra Pizzetti Adriana contro Morelli

Fernando ed altro e Quinti Roberto ed altro, iscritte ai nn. 224 e 225

del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 145 dell'anno 1980;

2) due ordinanze emesse il 28 febbraio e 26 giugno 1981 dal

Tribunale di Ferrara nei procedimenti civili vertenti tra Lupo

Salvatore e Fallimento Lupo Salvatore ed altra, iscritte ai nn. 258 e

610 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 255 dell'anno 1981 e 12 del 1982;

3) due ordinanze emesse il 15 ottobre 1981 e 22 febbraio 1982 dalla

Corte d'appello di Messina nei procedimenti civili vertenti tra Giostra

Antonino e Ditta Fratelli Croce ed altri e S.p.A. Caleppio iscritte ai

nn. 101 e 359 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 178 e 290 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione di Lupo Salvatore, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Michele Giorgianni per Lupo Salvatore e l'avvocato

dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con atto 30 dicembre 1978 Pizzetti Adriana, dichiarata

fallita dal Tribunale di Roma Sez. fallim. con sent. 22 febbraio 1979,

propose, ai sensi dell'art. 100 l. fall, impugnazione avverso

l'ammissione al passivo di un credito di Morelli Fernando nei confronti

del quale la fallita sosteneva di non essere debitrice di alcuna somma;

a seguito della costituzione del Morelli, il quale eccepì il difetto

di legittimazione della fallita all'impugnazione e nel merito chiese il

rigetto del ricorso, la Pizzetti sollevò questione di

costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.

100 nella parte in cui limita l'impugnazione dei crediti ammessi ai

soli creditori insinuati.

Con ordinanza resa il 19 dicembre 1979 (notificata e comunicata il

28 febbraio 1980; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28

maggio 1980 e iscritta al n. 224 R.O. 1980) l'adito Tribunale di Roma

Sez. fallim. giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma

secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di

legittimità dell'art. 100 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sul riflesso a)

che il curatore, mentre è passivamente e attivamente legittimato a

stare in giudizi, aventi ad oggetto controversie relative a rapporti di

diritto patrimoniale compresi nel fallimento, in luogo del debitore

(art. 43 l. fall.), è legittimato, a sensi dell'art. 100, a resistere

alle impugnazioni dei crediti ammessi e non già ad impugnare detti

crediti e tale limitazione si risolve in una deminutio del fallito, il

quale, quindi, non è sostituito dal curatore nelle impugnazioni dei

crediti ammessi (deminutio cui non appieno si sopperirebbe con

l'istituto della revocazione), b) che il contrario avviso della Corte

di Cassazione, che, con sent. 20 luglio 1964, n. 1962, ebbe a stimare

manifestamente infondata la questione, sarebbe superato da successivi

orientamenti della stessa Cassazione in tema di legittimazione del

fallito ad agire in giudizio, a proprie spese, per la tutela di diritti

patrimoniali di cui gli organi fallimentari siansi disinteressati, e

dalle sentenze - rese dalla Corte costituzionale - 6 luglio 1970, n.

141 in punto alla mera facoltà, attribuita dall'art. 15 l. fall. al

tribunale, di ordinare, prima di dichiarare il fallimento, la

comparizione dell'imprenditore, 127/1975 dichiarativa della

illegittimità dell'art. 147 l. fall. nella parte in cui negava al

fallito, concedendola al solo curatore, la legittimazione a chiedere la

dichiarazione di fallimento dei socii illimitatamente responsabili

nonché dell'art. 22 l. fall. nella parte in cui disconosceva al

medesimo fallito la legittimazione a proporre reclamo contro il

decreto del tribunale, reiettivo dell'istanza diretta alla

dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile, e

c) che l'obiezione diretta a porre in rilievo gli inconvenienti, cui

l'allargamento delle iniziative del fallito darebbe occasione, non

sarebbe sufficiente ad esimere dal prospettare dubbi di legittimità

dell'art. 100 il cui controllo a stregua della Costituzione è stato

più volte invocato dalla prevalente dottrina.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 17 giugno 1980 con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per l'infondatezza allegando a motivi che la

evoluzione giurisprudenziale, successiva alla sent. 20 luglio 1964, n.

1962, cui il Tribunale si era riferito, riguardava ipotesi del tutto

diversa da quella in argomento.

2. - Dall'ordinanza 19 dicembre 1979, riassunta sub 1.1, la

ordinanza resa sotto la stessa data dallo stesso Tribunale (notificata

e comunicata il 28 gennaio 1980; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

145 del 28 maggio 1980 e iscritta al n. 225 R.O. 1980) differiva solo

perché la Pizzetti Adriana si opponeva (non al Morelli Fernando ma) al

Quinti Roberto e diverso era l'ammontare del credito ammesso mentre

comuni erano l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e l'atto di intervento versato nell'incidente sub 1.2.

3.1. - Con ricorso depositato il 2 luglio 1980 Lupo Salvatore,

dichiarato fallito dal Tribunale di Ferrara, spiegò la impugnazione

avverso l'ammissione al passivo del proprio fallimento in via

chirografaria del fallimento della "Industria Liquori Caso Lupo

S.a.a." per la somma di L. 944.335.863; nel contraddittorio del

curatore del fallimento della società, il quale contestò la

legittimazione del fallito a proporre la impugnazione e il fondamento

nel merito, la difesa del Lupo eccepì l'illegittimità dell'art. 100

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 24 Cost., nella

parte in cui non consente al fallito di impugnare l'ammissione di

crediti.

Con ordinanza resa il 26 giugno 1981 (notificata e comunicata il 29

luglio successivo; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 13

gennaio 1982 e iscritta al n. 610 R.O. 1981) l'adito Tribunale di

Ferrara giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 100

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non consente al fallito

di impugnare i crediti ammessi al passivo del suo fallimento, sebbene

ne fosse stata ritenuta la manifesta infondatezza da Cass. 20 luglio

1964, n. 1962, da Trib. Alessandria 29 aprile 1970 e da Tribunale di

Genova 5 dicembre 1977, ponendo in particolare evidenza che l'entità

della massa passiva accertata, oltre a costituire l'insieme dei debiti

cui il patrimonio del debitore deve far fronte, condiziona le

possibilità di ottenere la riabilitazione immediata o di proporre un

concordato o di evitare la contestazione di una delle aggravanti

specifiche del reato di bancarotta.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 2 febbraio 1982, con il quale l'Avvocatura generale, a

sostegno della conclusione di infondatezza della questione, ha in

sostanza riprodotto le argomentazioni esposte nell'atto di intervento,

comuni ai due precedenti incidenti (supra 1.2., 2.2.).

4.1. - Con ordinanza resa il 28 febbraio 1981 (notificata il 10 e

comunicata il 16 del successivo marzo; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 255 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 258 R.O. 1981)

nel giudizio di impugnazione promosso dal fallito Lupo Salvatore

avverso l'ammissione al passivo della Amministrazione finanziaria dello

Stato per IVA evasa e penalità nella misura di L. 271.987.000, l'adito

Tribunale di Ferrara giudicò manifestamente infondata, in riferimento

all'art. 3 Cost., la questione di legittimità dell'art. 100 r.d. 16

marzo 1942, n. 267 perché il diverso trattamento riservato, in punto

alla legittimazione alla impugnazione, al fallito e al curatore era

giustificato dalla perdita, nel fallito, della capacità processuale,

dalla eccezionalità dei casi in cui è consentito al fallito agire in

proprio all'interno della procedura fallimentare, da ragioni di

speditezza ed economia processuale la cui valutazione rientra

nell'insindacabile apprezzamento del legislatore; giudicò per contro

non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la

questione per le ragioni esposte nella precedente ordinanza (supra

3.1.).

4.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Lupo

Salvatore gli avv. Alberto Pisani e Beniamino Jannotta giusta mandato

in calce alla memoria depositata il 27 marzo 1981, con la quale han

concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 100 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 argomentando, in aggiunta ai

motivi esposti nella ordinanza di rimessione, da ciò che la

illegittimità è stata ritenuta da autorevole dottrina (Salanitro, A.

De Martini) ed è posta in maggiore evidenza dalla autorità di

giudicato attribuita al decreto di ammissione che sopravvive alla

chiusura della procedura fallimentare, ritenuta dalla dottrina (F.

Ferrara jr., L. Lanfranchi, E. F. Ricci) e negata dalla giurisprudenza

della Cassazione.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 6 ottobre 1981 con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato si è limitata a richiamare gli atti d'intervento versati nei

precedenti incidenti (supra 1.2.; 2.2.).

5.1. - Provvedendo sull'appello, proposto dall'erede della fallita

Cucinotta Natala, Giostra Antonino, il quale aveva spiegato

impugnazione avverso il decreto di ammissione al passivo di non pochi

crediti, per la riforma della sentenza 20 dicembre 1977-26 gennaio 1978

dichiarativa dell'inammissibilità della impugnazione, resa dal locale

Tribunale, la Corte di appello di Messina, con ordinanza pronunciata il

15 ottobre 1981 (comunicata il successivo 23 novembre 1981 e notificata

il 3 febbraio 1982; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30

giugno 1982 e iscritta al n. 101 R.O. 1982) nel contraddittorio, tra

l'altro, del creditore Ditta Fratelli Croce, giudicò rilevante e, in

riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità dell'art. 100 r.d. 16 marzo

1942, n. 267 allegando i motivi esposti dal Tribunale di Roma nella

ordinanza del 19 dicembre 1979 (supra 1.1.).

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri

riassumendo nell'atto depositato il 19 luglio 1982 le argomentazioni

esposte nell'atto versato nell'incidente iscritto al n. 224 R.O. 1980

(supra 1.2.).

6.1. - Con ordinanza resa il 22 febbraio 1982 (notificata il 14 e

comunicata il 22 del successivo aprile; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1982 e iscritta al n. 359 R.O. 1982)

nel contraddittorio, tra l'altro, di Giostra Antonino (erede della

fallita Cucinotta Natala), il quale aveva proposto opposizione avverso

il decreto di ammissione tardiva al passivo del credito della Galeppio

S.p.A. sostenendo che tale credito non avrebbe dovuto essere ammesso al

passivo perché la Cucinotta aveva in precedenza iniziato giudizio di

risoluzione e di risarcimento di danni contro la società e, pertanto,

era ancora da stabilire se e per quale importo esistesse il credito, la

Corte d'appello di Messina - sospeso di decidere sull'appello

interposto dal Giostra avverso la sentenza 13 marzo-28 maggio 1979 con

la quale il locale Tribunale aveva dichiarato l'improponibilità della

proposta opposizione sul riflesso che i creditori avrebbero potuto

costituirsi in giudizio prima dell'opposizione, non già proporre

impugnazione tardiva e, di conseguenza, che tanto meno avrebbe potuto

proporre opposizione il Giostra erede della fallita per essere questa

carente di legittimazione - giudicò rilevante e, in riferimento

all'art. 24, comma secondo, Cost., non manifestamente infondata la

questione di illegittimità dell'art. 100 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

riassumendo i motivi svolti nella precedente ordinanza del 15 febbraio

1981 (supra 5.1.).

6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 2 novembre 1982 con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha riprodotto la motivazione della sent. 20 luglio 1964, n. 1962,

con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato manifestamente

infondata la questione di costituzionalità dell'art. 43 1. fall.

(indirizzo riaffermato con le sentt. 31/1975, 1627/1975 e 1061/1978) in

ordine al principio di eguaglianza, inteso in collegamento con la

tutela del diritto di difesa, ha richiamato le sentt. 3/1957, 46/1967,

159/1972, 276/1974, 265/1976 e 28/1977 della stessa Corte, è tornata a

porre in rilievo che il fallito cessa dalla titolarità dei rapporti

acquisiti alla massa e pertanto difetta della relativa legittimazione

processuale e che da tale correlazione non divergono le ipotesi in cui

la legittimazione processuale è conservata al fallito (art. 43 l.

fall.).

7. - Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1983, alla quale sono

stati assegnati i sei incidenti, il giudice Andrioli ha svolto la

relazione; l'avv. Giorgianni, associato dai già costituiti difensori

del Lupo, ha argomentato e concluso per la dichiarazione di fondatezza

della questione, per la infondatezza della quale ha invece motivato e

concluso l'avv. dello Stato Carafa. Considerato in diritto :

8.1. - La identità obiettiva degli incidenti ne giustifica la

riunione ai fini di unica decisione.

8.2. - Nel merito, la questione è infondata nella parte in cui si

denuncia, in relazione all'art. 24 Cost., la illegittimità dell'art.

100 l. fall. in quanto nega la legittimazione del fallito in persona

ad impugnare i crediti ammessi, laddove la prospettazione del dubbio in

riferimento al difetto di legittimazione del curatore in nome e per

conto del fallito non rileva nei giudizi a quibus e, comunque,

contrasta con il diritto vivente, espresso dalla giurisprudenza della

Cassazione.

Sembra invero alla Corte che la partecipazione del fallito alla

fase sommaria della verificazione la quale sfocia nel decreto di

ammissione al passivo consente di rappresentare le ragioni che, ad

avviso del fallito, vanno poste a fondamento del decreto del giudice

delegato, mentre l'attribuzione al fallito della legittimazione in

persona alla impugnazione dei crediti ammessi offrirebbe facile esca

alla perpetuazione della fase di cognizione ordinaria con grande

nocumento dei creditori.

Le indubbie limitazioni che la normativa pone in tema di

legittimazione del debitore trovano d'altronde non irrazionale

giustificazione nella natura dello speciale procedimento che, come

questa Corte ha già affermato con sentenza n. 195/1975, è diretto

alla tutela di interessi generali ed ha un carattere unitario: è

dunque essenzialmente nel suo ambito, e nei limiti posti dalla sua

struttura, che i diritti e gli interessi del fallito possono trovare

protezione.

Né giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema di

dichiarazione di fallimento e di opposizione alla sentenza dichiarativa

perché diversi sono gli obiettivi delle due vicende.

I fin qui svolti motivi inducono a negare all'art. 3 Cost.

idoneità ad assumere la veste di utile parametro (del resto

disconosciuta dal Tribunale di Ferrara con ordinanza 28 febbraio 1981

(supra 4.1.), dappoiché la garanzia del diritto di difesa somministra

i criteri atti a negare nella specie l'incostituzionalità dell'art.

100 sotto il triplice profilo della irrazionalità e della violazione

del principio di eguaglianza.

Ciò non toglie che sia da auspicare, all'interno delle procedure

concorsuali, la ricerca di più soddisfacenti equilibri anche nella

prospettiva di una miglior tutela della condizione del fallito, ma la

stessa varietà delle soluzioni ipotizzabili dimostra che si versa in

materia riservata alle scelte discrezionali del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i sei procedimenti (nn. 224 e 225 Reg. ord. 1980, 250 e

610 Reg. ord. 1981, 102 e 359 Reg. ord. 1982), dichiara non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 r.d. 16 marzo

1942, n. 267, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non

prevede la legittimazione del fallito ad esperire l'impugnazione dei

crediti ammessi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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