Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209 comma 2,

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) promosso con

ordinanza emessa l'11 febbraio 1986 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Genghini Gaucci Mario e S.p.A. Banco

di Roma ed altri iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie

speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Genghini Gaucci Mario nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il giudice relatore

Virgilio Andrioli;

Uditi gli avv.ti Enrico Esposito e Raffaele Latagliata per

Genghini Gaucci Mario e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa l'11 febbraio 1986 (notificata il 17 e

comunicata il 24 del successivo mese di aprile; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 38, 1ª serie speciale del primo agosto 1986 e

iscritta al n. 371 R.O. 1986) nel giudizio tra Genghini Gaucci Mario

e Banco di Roma s.p.a., Genghini s.p.a., Ircesi s.p.a., Residence

Villa Pamphili s.p.a., Impresa Mario Genghini s.p.a. in

amministrazione straordinaria in persona del commissario Floriano

D'Alessandro, e l'avv. Filippo Pegorari quale curatore speciale del

Banco Roma s.p.a., il Tribunale di Roma, sez. fall., ha disposto la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio

sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, co. 2, r.d. 16 marzo

1942, n. 267, applicabile alla amministrazione straordinaria in

virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile 1979, n.

95, a) nella parte in cui, nel far richiamo all'art. 100 r.d. 16

marzo 1942, n. 267, non prevede la legittimazione del debitore

all'impugnazione dei crediti ammessi per contrasto con gli artt. 3 e

24 Cost., b) nella parte in cui prevede che le impugnazioni a norma

dell'art. 100 su menzionato debbono essere proposte nel termine di

quindici giorni dal deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti

ammessi o respinti per contrasto con l'art. 24 Cost.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di

Genghini Mario giusta procura con firma autenticata il 17 marzo 1986

per notar Angelo Bianchi (Cantone Ticino - Svizzera) gli avv.ti

Enrico Esposito, Angelo Raffaele Latagliata, Massimo Severo Giannini,

che con atto depositato il 3 giugno 1986 hanno argomentato e concluso

per la fondatezza delle proposte questioni. Per il Presidente del

Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale

dello Stato con atto depositato il 10 agosto 1986, con il quale ha

argomentato e concluso per l'inammissibilità della questione sub b)

e per l'inammissibilità o la infondatezza della questione sub a).

2.2. - Nella pubblica udienza del 5 maggio 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno parlato la difesa

della parte costituita e l'Avv. Stato Franco Favara. Considerato in diritto

3.1. - La questione di legittimità costituzionale, per contrasto

con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 209 co. 2 ("Le impugnazioni, a

norma dell'articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell'articolo 100,

sono proposte nei quindici giorni dal deposito con ricorso al

presidente del tribunale, osservate le disposizioni del comma 2

dell'articolo 93") r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

applicabile all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 comma 5 d.l. 30

gennaio 1979, n. 26 (sostituito in virtù della legge 3 aprile 1979,

n. 95 di conversione), per il quale la procedura di A.S. è

disciplinata, in quanto non diversamente stabilito dal d.l., dagli

artt. 195 e seguenti e dall'art. 237 della legge fallimentare, nella

parte in cui non prevede la legittimazione delle imprese in

amministrazione straordinaria all'impugnazione dei crediti ammessi,

è ammissibile. Invero le ragioni prospettate dalla parte nel

giudizio de quo possono pur reputarsi in ipotesi infondate nel

merito, ma ciò non equivale a dirle non proposte per inferirne

l'irrilevanza della questione d'incostituzionalità coinvolgente

l'ammissibilità della opposizione, con la quale si è sostenuta la

fondatezza nel merito della prospettata questione.

Disatteso il dubbio sulla rilevanza affacciato dall'Avvocatura

erariale, la questione è da giudicarsi infondata perché all'impresa

in amministrazione straordinaria va attribuito il mezzo di tutela

dell'intervento nella adunanza di verificazione dello stato passivo

assicurato dall'art. 96 l. fall. al debitore fallito, che la Corte

con sent. n. 222 del 1984 ha giudicato conforme ai dettami della

Carta costituzionale. Pertanto è d'uopo che il commissario, in

ossequio all'art. 209 l. fall., formi, con l'intervento

dell'imprenditore individuale o degli amministratori della società o

della persona giuridica in A.S., l'elenco dei creditori ammessi o

respinti (e delle domande di cui all'art. 207 comma 2) e lo depositi

nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede

principale dandone notizia con raccomandate con avviso di ricevimento

a coloro le cui pretese non sono stata in tutto o in parte ammesse.

3.2. - Giudicata fondata la questione di costituzionalità

dell'art. 100 non già per aver negato la legittimazione dell'impresa

in A.S. ad impugnare lo stato passivo compilato dal Commissario

sibbene per non aver riconosciuto alla impresa debitrice l'intervento

nella formazione di detto stato passivo diviene inammissibile la

questione di costituzionalità della ripetuta disposizione nella

parte in cui fissa l'inizio del termine di quindici giorni per

sperimentare l'impugnazione nel deposito dello stato passivo in

cancelleria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 co. 2 r.d.

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile

1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26

(Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che

l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o

della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria

siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione

dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 100 dello stesso r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in

cui prevede che il termine per l'impugnazione dello stato passivo

prende a decorrere dal deposito dello stesso nella cancelleria del

tribunale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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