Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1971 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100, primo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa il 29 aprile 1970 dal giudice del tribunale di

Alessandria delegato al fallimento di Palazzolo Domenico, iscritta al

n. 188 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 29 aprile 1970 il giudice delegato presso

il tribunale fallimentare di Alessandria, nel procedimento di

impugnazione promosso dal debitore Palazzolo Domenico contro

l'ammissione di un creditore allo stato passivo, ha sollevato, in

riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, la questione

di legittimità dell'art. 100, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (c.d. legge fallimentare), in quanto non consentirebbe al debitore

fallito di impugnare i crediti ammessi all'esecuzione concorsuale.

Detto giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata

la questione, sul presupposto che la norma denunziata precluda

effettivamente al debitore la tutela giudiziaria in sede fallimentare.

Costituitasi in giudizio in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito

l'inammissibilità della questione, in quanto proposta dal giudice

delegato nelle funzioni di giudice istruttore nel procedimento di

impugnazione dello stato passivo. Nell'esercizio di tali funzioni

detto giudice non avrebbe potestà decisoria, la quale, invece, spetta

al collegio, cui compete giudicare circa la concreta applicazione della

norma impugnata, anche sotto il profilo della legittimazione del

debitore all'impugnazione.

Nel merito l'Avvocatura ha contestato il fondamento della

questione, osservando che dalla sentenza dichiarativa di fallimento

deriverebbe una diminuzione di capacità giuridica del fallito che, fra

l'altro, importa privazione della amministrazione dei beni (art. 42) e

della legittimazione processuale nelle controversie relative a rapporti

di diritto patrimoniale, nelle quali è sostituito dal curatore (artt.

31 e 43 legge fallimentare). L'esclusione del diritto di impugnare

l'ammissione al passivo di un credito sarebbe manifestazione di tale

limitazione di capacità del fallito, nell'interesse dei creditori

concorrenti e della gestione fallimentare. Considerato in diritto :

1. - Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100,

primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta legge

fallimentare), in relazione all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, in via

preliminare, l'inammissibilità della questione, perché sollevata

incidentalmente, nel corso di un giudizio di impugnazione dello stato

passivo, dal giudice delegato al fallimento nell'esercizio di funzioni

istruttorie.

Nella fattispecie accennata il predetto giudice non sarebbe

investito di potestà decisoria, spettante, invece, al tribunale, cui

soltanto compete pronunziare circa la concreta applicazione della norma

che esclude la legittimazione del debitore fallito all'impugnazione dei

crediti ammessi.

L'eccezione è fondata.

2. - L'art. 100 della legge fallimentare, per il caso che, a

seguito del deposito dello stato passivo, siano impugnati crediti

ammessi, stabilisce che il giudice delegato fissa con decreto l'udienza

in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui. Risultato

negativo il tentativo di componimento della vertenza, lo stesso

giudice, ai sensi dell'art. 99 cui fa espresso richiamo l'ultimo comma

dell'art. 100 della legge citata, provvede alla istruzione della causa

o delle cause di impugnazione, che per la stessa norma vanno riunite

affinché siano esaminate e decise, salvo eccezioni, con unica sentenza

del tribunale. Lo stesso giudice, quindi, fissa l'udienza per la

discussione davanti al collegio, a norma dell'art. 189 c.p.c.,

espressamente richiamato dall'art. 99 citato.

Al tribunale, quindi, deve essere rimessa la causa per la pronuncia

sull'impugnazione contro il credito ammesso alla procedura concorsuale,

inclusa, ovviamente, la decisione sulla ricorrenza delle condizioni di

proponibilità della impugnazione stessa, fra le quali è da

comprendere la legittimazione attiva della parte esercente l'analogo

diritto.

Ne consegue che all'organo collegiale, cui spetta identificare le

norme da applicare per la definizione della controversia, è riservato

il giudizio sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della

questione di costituzionalità, che, riguardo alla legittimazione

attiva, venga sollevata ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87. Onde, in conformità della costante giurisprudenza seguita

da questa Corte (sentenze nn. 62/1966, 44/1963, 109/1962) circa le

questioni proposte da giudici istruttori civili in materia riservata

alla competenza del collegio, deve ritenersi inammissibile la questione

sollevata nei termini sopra accennati dal giudice delegato al

fallimento, nell'esercizio delle funzioni istruttorie attribuitegli ai

fini del procedimento di cognizione in merito alla contestazione di

pretese creditorie insinuate nel passivo fallimentare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 100, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta

legge fallimentare), sollevata, in riferimento all'art. 24, primo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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