Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012
Legge 11 luglio 2016, n. 139
- Aggiornato al
- 23 luglio 2016
- Articoli
- 363
- Versioni storiche
- 368
- Art. 201Obiettivo e principi 1. Le parti, nel riconoscere che il commercio elettronico migliora…
- Art. 202Profili di regolamentazione del commercio elettronico Sulle questioni attinenti alla…
- Art. 203Eccezioni generali 1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che…
- Art. 204Obiettivo e ambito di applicazione 1. Le parti si adoperano per liberalizzare i pagamenti…
- Art. 205Conto corrente Le parti consentono o autorizzano, a seconda dei casi, tutti i pagamenti e…
- Art. 206Conto capitale Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il…
- Art. 207Misure di salvaguardia Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra…
- Art. 208Disposizioni finali 1. Relativamente al presente titolo le parti confermano i diritti e…
- Art. 209Introduzione 1. Le parti, nel riconoscere il contributo di procedure di gara trasparenti…
- Art. 210Ambito di applicazione e settori interessati 1. Le disposizioni del presente titolo si…
- Art. 211Principi generali 1. Per quanto riguarda qualsiasi misura e appalto disciplinato…
- Art. 212Pubblicazione delle informazioni sugli appalti 1. Ciascuna delle parti: a) pubblica…
- Art. 213Pubblicazione degli avvisi Avviso di gara 1. Per ciascun appalto disciplinato, salvo nei…
- Art. 214Condizioni di partecipazione 1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione…
- Art. 215Qualificazione o registrazione dei fornitori Gara mediante preselezione 1. Nel bandire…
- Art. 216Specifiche tecniche 1. Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o…
- Art. 217Documentazione di gara 1. Un soggetto appaltante trasmette ai fornitori la documentazione…
- Art. 218Termini Compatibilmente con le proprie esigenze, un soggetto appaltante accorda ai…
- Art. 219Trattative 1. Ciascuna parte puo' incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre…
- Art. 220Ricorso alle gare a trattativa privata o a procedure di gara equivalenti 1. A condizione…
- Art. 221Aste elettroniche Il soggetto appaltante che per un appalto disciplinato intenda…
- Art. 222Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti 1. Un soggetto appaltante adotta…
- Art. 223Trasparenza delle informazioni sugli appalti 1. Un soggetto appaltante comunica…
- Art. 224Divulgazione delle informazioni 1. Su richiesta dell'altra parte, ciascuna parte fornisce…
- Art. 225Procedure interne di riesame 1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure…
- Art. 226Modifiche e rettifica dei settori interessati 1. La parte UE tratta le modifiche e la…
- Art. 227Cooperazione e assistenza tecnica in materia di appalti pubblici Le parti convengono che…
- Art. 228Obiettivi Gli obiettivi del presente titolo sono: a) garantire un'adeguata ed efficace…
- Art. 229Natura e ambito di applicazione degli obblighi 1. Le parti garantiscono un'adeguata ed…
- Art. 230Nazione piu' favorita e trattamento nazionale Conformemente agli articoli 3 e 4…
- Art. 231Trasferimento di tecnologie 1. Le parti convengono di procedere a scambi di opinioni e…
- Art. 232Esaurimento Le parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei…
- Art. 233Protezione concessa Le parti si conformano: a) alla convenzione internazionale sulla…
- Art. 234Durata dei diritti d'autore Le parti convengono che per il calcolo della durata della…
- Art. 235Durata dei diritti connessi Le parti convengono che per il calcolo della durata della…
- Art. 236Gestione collettiva dei diritti Le parti prendono atto dell'importanza della funzione…
- Art. 237Radiodiffusione e comunicazione al pubblico(34) 1. Ai fini della presente disposizione…
- Art. 238Accordi internazionali L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni…
- Art. 239Procedura di registrazione La parte UE e le Repubbliche della parte AC predispongono un…
- Art. 240Marchi notori L'articolo 6-bis della convenzione di Parigi si applica, mutatis mutandis…
- Art. 241Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio Le parti possono istituire limitate…
- Art. 242Disposizioni generali 1. Al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni…
- Art. 243Ambito di applicazione e settori interessati 1. Le parti riaffermano i diritti e gli…
- Art. 244Sistema di protezione 1. Le parti mantengono in vigore o hanno introdotto nella loro…
- Art. 245Indicazioni geografiche stabilite 1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo…
- Art. 246Protezione concessa 1. Le indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni…
- Art. 247Aggiunta di nuove indicazioni geografiche 1. Le parti concordano sulla possibilita' di…
- Art. 248Rapporto tra indicazioni geografiche e marchi 1. La legislazione delle parti garantisce…
- Art. 249Diritto d'uso delle indicazioni geografiche Quando un'indicazione geografica e' protetta…
- Art. 250Risoluzione delle controversie Nessuna delle parti puo' impugnare la decisione finale…
- Art. 251Accordi internazionali L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni…
- Art. 252Requisiti per la protezione 1. Le parti assicurano la protezione dei disegni e modelli…
- Art. 253Eccezioni 1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e…
- Art. 254Diritti conferiti 1. Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di…
- Art. 255Durata della protezione 1. La durata della protezione accordata nella parte UE e nelle…
- Art. 256Nullita' o rifiuto della registrazione 1. La registrazione di un disegno o modello e'…
- Art. 257Rapporto con il diritto d'autore I disegni e modelli protetti come disegni o modelli…
- Art. 258Accordi internazionali 1. Le parti si conformano al trattato di Budapest sul…
- Art. 259Varieta' vegetali 1. Le parti prevedono la protezione delle varieta' vegetali mediante…
- Art. 260Obblighi generali 1. Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti…
- Art. 261Soggetti dotati di legittimazione attiva Le parti riconoscono la legittimazione a…
- Art. 262Elementi di prova Le parti adottano le misure necessarie affinche', qualora il titolare…
- Art. 263Misure di salvaguardia delle prove L'autorita' giudiziaria, su richiesta di un soggetto…
- Art. 264Diritto d'informazione Le parti possono disporre che l'autorita' giudiziaria abbia il…
- Art. 265Misure provvisorie e cautelari 1. Ciascuna parte prevede che la sua autorita' giudiziaria…
- Art. 266Misure correttive 1. Ciascuna delle parti provvede a che: a) la propria autorita'…
- Art. 267Risarcimento dei danni L'autorita' giudiziaria ha il potere di ordinare all'autore della…
- Art. 268Spese legali Le parti assicurano che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonche'…
- Art. 269Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Le parti possono prevedere che, nell'ambito…
- Art. 270Presunzione di titolarita' dei diritti Ai fini dell'applicazione delle misure, delle…
- Art. 271Sanzioni penali Le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei…
- Art. 272Limitazioni della responsabilita' dei prestatori di servizi Le parti convengono che esse…
- Art. 273Misure alla frontiera 1. Le parti riconoscono l'importanza del coordinamento in materia…
- Art. 274Sottocomitato per la proprieta' intellettuale 1. Le parti istituiscono un sottocomitato…
- Art. 275Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprieta' intellettuale Le parti…
- Art. 276Disposizioni finali 1. Panama puo' ritardare la decorrenza di efficacia dell'articolo…
- Art. 277Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: 1. "diritto della concorrenza"…
- Art. 278Principi 1. Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza…
- Art. 279Attuazione 1. Le parti adottano o mantengono in vigore un complesso di norme di diritto…
- Art. 280Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi, compresi i…
- Art. 281Scambio di informazioni non riservate e cooperazione in materia di applicazione 1. Le…
- Art. 282Cooperazione e assistenza tecnica Le parti convengono che e' nel loro comune interesse…
- Art. 283Risoluzione delle controversie Per le questioni attinenti al presente titolo le parti non…
- Art. 284Contesto e obiettivi 1. Le parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del…
- Art. 285Diritto di legiferare e livelli di protezione 1. Le parti ribadiscono il rispetto delle…
- Art. 286Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Nel ricordare la dichiarazione…
- Art. 287Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le parti riconoscono che la…
- Art. 288Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile 1. Le parti confermano…
- Art. 289Commercio di prodotti forestali Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse…
- Art. 290Commercio di prodotti ittici 1. Le parti riconoscono la necessita' di promuovere una…
- Art. 291Mantenimento dei livelli di protezione 1. Le parti riconoscono che non e' opportuno…
- Art. 292Informazioni scientifiche Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle…
- Art. 293Riesame relativo alla sostenibilita' Le parti si impegnano a rivedere, monitorare e…
- Art. 294Meccanismo istituzionale e di monitoraggio 1. Ciascuna delle parti designa, nell'ambito…
- Art. 295Forum di dialogo con la societa' civile 1. Le parti decidono di organizzare e promuovere…
- Art. 296Consultazioni governative 1. Una parte puo' chiedere consultazioni con un'altra parte su…
- Art. 297Gruppo di esperti 1. Salvo diverso accordo tra le parti impegnate nelle consultazioni…
- Art. 298Composizione del gruppo di esperti 1. Il gruppo di esperti e' composto di tre esperti. 2…
- Art. 299Regolamento interno 1. Il gruppo di esperti elabora un calendario che garantisce alle…
- Art. 300Relazione iniziale 1. Come base della sua relazione il gruppo di esperti utilizza le…
- Art. 301Relazione finale 1. Il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura e alla…
- Art. 302Cooperazione e assistenza tecnica in materia di commercio e sviluppo sostenibile Le…
- Art. 303Disposizioni generali 1. Le parti sottolineano l'importanza della dimensione "da regione…
- Art. 304Procedure doganali 1. In ambito doganale, entro due anni dall'entrata in vigore del…
- Art. 305Ostacoli tecnici agli scambi 1. Nel settore dei regolamenti tecnici e delle procedure di…
- Art. 306Misure sanitarie e fitosanitarie 1. La finalita' del presente articolo e': a) promuovere…
- Art. 307Attuazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di una maggiore cooperazione per il…
- Art. 308Obiettivo L'obiettivo del presente titolo e' prevenire e risolvere le controversie tra le…
- Art. 309Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le…
- Art. 310Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti…
- Art. 311Apertura della procedura del collegio 1. Quando le parti impegnate nelle consultazioni…
- Art. 312Costituzione del collegio 1. Il collegio e' composto di tre membri. 2. Entro dieci giorni…
- Art. 313Decisione del collegio 1. Il collegio notifica la sua decisione sulla questione in esame…
- Art. 314Esecuzione della decisione del collegio 1. Se del caso, la parte convenuta adotta senza…
- Art. 315Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. La parte convenuta notifica…
- Art. 316Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio 1. Prima…
- Art. 317Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se la parte convenuta non…
- Art. 318Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione successivamente alla…
- Art. 319Regolamento di procedura 1. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le…
- Art. 320Informazioni e consulenza tecnica 1. Su richiesta di una parte della controversia o…
- Art. 321Amicus curiae Le persone fisiche o giuridiche portatrici di un interesse in relazione…
- Art. 322Norme e principi di interpretazione 1. I collegi interpretano le disposizioni di cui…
- Art. 323Disposizioni comuni applicabili alle decisioni del collegio 1. Il collegio fa il…
- Art. 324Soluzione reciprocamente soddisfacente Le parti della controversia possono in qualsiasi…
- Art. 325Elenco dei membri del collegio 1. Entro sei mesi(50) dall'entrata in vigore del presente…
- Art. 326Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Una parte della controversia che chiede…
- Art. 327Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente titolo e nel regolamento di procedura…
- Art. 328Adozione e modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta 1. Il Consiglio…
- Art. 329Ambito di applicazione 1. Il meccanismo di mediazione si applica alle misure non…
- Art. 330Avvio della procedura 1. Una parte puo', in qualunque momento, chiedere per iscritto che…
- Art. 331Scelta del mediatore 1. Le parti della procedura sono invitate a trovare l'accordo sulla…
- Art. 332Regolamento della procedura di mediazione 1. Le parti partecipano in buona fede alla…
- Art. 333Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le parti della procedura si siano…
- Art. 334Rapporto con il titolo X relativo alla risoluzione delle controversie 1. La procedura del…
- Art. 335Termini I termini indicati nel presente titolo possono essere modificati previo accordo…
- Art. 336Riservatezza delle informazioni 1. Una parte della procedura che presenti documenti o…
- Art. 337Costi 1. Tutti i costi della procedura di mediazione sono ripartiti in parti uguali tra…
- Art. 338Cooperazione per una maggiore trasparenza Le parti convengono di cooperare nelle sedi…
- Art. 339Pubblicazione 1. Ciascuna parte provvede affinche' le sue misure di applicazione…
- Art. 340Punti di contatto e scambio di informazioni 1. La parte UE, la parte AC(52) e ciascuna…
- Art. 341Procedimenti amministrativi Ciascuna parte amministra tutte le misure di applicazione…
- Art. 342Riesame e impugnazione 1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure…
- Art. 343Norme specifiche Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le norme…
- Art. 344Trasparenza in materia di sovvenzioni 1. Ai fini del presente accordo per sovvenzione si…
- Art. 345Compiti specifici del Consiglio di associazione 1. Il Consiglio di associazione, quando…
- Art. 346Compiti specifici del comitato di associazione 1. Il comitato di associazione, quando…
- Art. 347Coordinatori per la parte IV del presente accordo 1. La Commissione europea e ciascuna…
- Art. 348Sottocomitati 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del titolo II (Quadro…
- Art. 349Bilancia dei pagamenti 1. Una parte, se ha o rischia di avere gravi difficolta' in…
- Art. 350Disposizioni in materia fiscale 1. Nessuna disposizione della parte IV del presente…
- Art. 351Preferenza regionale 1. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impone a…
- Art. 352Definizione delle parti 1. Le parti del presente accordo sono le Repubbliche di Costa…
- Art. 353Entrata in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle…
- Art. 354Durata 1. Il presente accordo ha durata e validita' illimitata. 2. Ciascuna delle parti…
- Art. 355Adempimento degli obblighi 1. Le parti adottano le misure generali o specifiche…
- Art. 356Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo Nessuna disposizione del presente…
- Art. 357Eccezioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale…
- Art. 358Futuri sviluppi 1. Le parti possono decidere di ampliare e integrare il presente accordo…
- Art. 359Adesione di nuovi membri 1. Il comitato di associazione e' informato in merito a ogni…
- Art. 360Applicazione territoriale 1. Per la parte UE il presente accordo si applica ai territori…
- Art. 361Riserve e dichiarazioni interpretative Il presente accordo non consente riserve…
- Art. 362Allegati, appendici, protocolli, note, note a pie' di pagina e dichiarazioni congiunte…
- Art. 363Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue…
