[1]Apertura della procedura del collegio

[2]1. Quando le parti impegnate nelle consultazioni non siano riuscite a risolvere la controversia sulla base di quanto disposto dall'articolo 310, qualsiasi parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio che esamini la questione. 2. La richiesta di costituzione del collegio e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e in copia al comitato di associazione. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano la misura specifica contestata e la base giuridica del reclamo e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 309. 3. Le parti legittimate a norma del paragrafo 1 a richiedere la costituzione di un collegio possono partecipare al procedimento del collegio come parti attrici previa notifica scritta alle altre parti della controversia. La notifica e' effettuata entro cinque giorni dal ricevimento della prima richiesta di costituzione del collegio. 4. Per il riesame di una misura proposta non puo' essere richiesta la costituzione di un collegio.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art311 · fonte del testo

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