[1]Regolamento della procedura di mediazione

[2]1. Le parti partecipano in buona fede alla procedura di mediazione e si adoperano per pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente. 2. Entro quindici giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della procedura una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione, l'altra parte puo' trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione del problema. Ciascuna parte puo' aggiungere alla descrizione o alle osservazioni le informazioni che essa ritenga pertinenti. 3. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto di procedere, in particolare se, come e quando consultare le parti della procedura, congiuntamente o separatamente. Qualora le parti non abbiano reso disponibili determinate informazioni o non ne siano in possesso, il mediatore puo' stabilire anche se le circostanze richiedano l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame. Se l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame comporta informazioni riservate di cui all'articolo 336 del presente titolo, tali informazioni possono essere rese disponibili solo dopo averne informato le parti della procedura e con la condizione espressa che tali informazioni vengano trattate in ogni momento come informazioni riservate. 4. Una volta raccolte le informazioni necessarie, il mediatore puo' fornire una valutazione della questione e della misura interessata e proporre una soluzione alle parti della procedura. La valutazione non riguarda la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo. 5. La procedura si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo. 6. Per l'esercizio delle sue funzioni il mediatore puo' usare qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi tra gli altri il telefono, il fax, i collegamenti via web o la videoconferenza. 7. La procedura si conclude di norma entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In qualsiasi momento le parti della procedura possono rinunciare di comune accordo alla procedura.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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