[1]Trasparenza in materia di sovvenzioni

[2]1. Ai fini del presente accordo per sovvenzione si intende una misura connessa agli scambi di merci, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo SCM ed e' specifica ai sensi dell'articolo 2 dello stesso accordo. Questa disposizione copre le sovvenzioni quali definite nell'accordo sull'agricoltura. 2. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni connesse agli scambi di merci. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ogni due anni ciascuna parte presenta all'altra parte una relazione sulla base giuridica, sulla forma, sull'importo o sul bilancio e, se possibile, sul beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da qualsiasi organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico. Nello scambio di informazioni le parti tengono conto degli obblighi imposti dal segreto professionale e d'impresa. 3. Su richiesta di una parte, le parti possono scambiarsi informazioni su questioni attinenti alle sovvenzioni in materia di servizi. 4. Il comitato di associazione esamina periodicamente i progressi compiuti dalle parti nel dare attuazione al presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti delle parti di applicare misure di difesa commerciale o di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie o altra azione idonea contro una sovvenzione concessa dall'altra parte, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC. 6. Per le questioni attinenti al presente articolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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