[1]Procedura di registrazione

[2]La parte UE e le Repubbliche della parte AC predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. In tal modo i motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro il diniego definitivo. La parte UE e le Repubbliche della parte AC introducono anche la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. I procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art239 · fonte del testo

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