[1]Attuazione

[2]1. Le parti adottano o mantengono in vigore un complesso di norme di diritto della concorrenza che affronti in modo efficace le pratiche anticoncorrenziali di cui all'articolo 278, paragrafo 2, lettere da a) a c). Le parti istituiscono o mantengono autorita' garanti della concorrenza le quali sono chiamate a dare attuazione in modo efficace e trasparente al diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo. 2. La parte che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all'articolo 277, paragrafo 1, lettera a) o b), ne' designato un'autorita' garante della concorrenza quale richiamata all'articolo 277, paragrafo 2, lettera a) o b), provvede a farlo entro un termine di sette anni. Al termine del periodo transitorio i termini "diritto della concorrenza" e "autorita' garante della concorrenza" di cui al presente titolo vanno intesi unicamente nelle accezioni di cui all'articolo 277, paragrafo 1), lettere a) e b) e all'articolo 277, paragrafo 2, lettere a) e b). 3. Una Repubblica della parte AC che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all'articolo 277, paragrafo 1, lettera c), ne' designato un'autorita' garante della concorrenza quale richiamata all'articolo 277, paragrafo 2, lettera c), provvede a farlo entro un termine di tre anni. 4. Nessuna disposizione del presente titolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorita' nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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