[1]Limitazioni della responsabilita' dei prestatori di servizi

[2]Le parti convengono che esse manterranno in vigore le limitazioni della responsabilita' dei prestatori di servizi attualmente previste nella loro rispettiva legislazione, ossia:

  • a)per la parte UE: quelle previste dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico;
  • b)per le Repubbliche della parte AC: quelle adottate a livello interno per conformarsi agli obblighi internazionali. Le parti possono ritardare la decorrenza di efficacia di quanto disposto dal presente articolo per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art272 · fonte del testo

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