[1]Adempimento degli obblighi

[2]1. Le parti adottano le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati. 2. La parte che ritenga che un'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo derivante dal presente accordo puo' adottare misure appropriate. Salvo nei casi particolarmente urgenti, prima di procedere ed entro trenta giorni essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie a un esame approfondito della situazione che consenta di pervenire a una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da adottare, si privilegiano quelle che hanno le ripercussioni meno dannose sull'attuazione del presente accordo. Le misure decise sono immediatamente notificate al comitato di associazione e, ove una parte lo richieda, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato. 3. Le parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 2 si intende una violazione sostanziale del presente accordo da parte di una delle parti. Le parti convengono inoltre che per "misure appropriate" ai sensi del paragrafo 2 si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso che la sospensione costituisce l'extrema ratio. 4. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende:

  • a)una denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale;
  • b)una violazione di elementi essenziali del presente accordo. 5. Se una parte adotta una misura in casi particolarmente urgenti, l'altra parte puo' chiedere la convocazione di una riunione urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni. 6. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 2, qualora una parte ritenga che un'altra parte abbia mancato a uno o piu' obblighi ad essa incombenti in virtu' della parte IV del presente accordo, essa ricorre esclusivamente e si attiene alle procedure di risoluzione delle controversie istituite dal titolo X (Risoluzione delle controversie) e al meccanismo di mediazione istituito dal titolo XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) della parte IV del presente accordo o ai meccanismi alternativi previsti per obblighi specifici dalla parte IV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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