[1]Durata dei diritti connessi

[2]Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della convenzione di Roma, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 14 della convenzione di Roma, sia di cinquanta anni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art235 · fonte del testo

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