[1]Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

[2]1. Le parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. In questo quadro riconoscono il valore della cooperazione internazionale a sostegno degli sforzi finalizzati a sviluppare regimi e pratiche commerciali che favoriscano lo sviluppo sostenibile e convengono altresi' di collaborare nell'ambito degli articoli 288, 289 e 290 per elaborare, ove opportuno, approcci collaborativi. 2. Le parti si adoperano per:

  • a)esaminare le situazioni nelle quali la soppressione o la riduzione degli ostacoli agli scambi favorirebbe il commercio e lo sviluppo sostenibile, tenendo conto, in particolare, delle interazioni tra misure ambientali e accesso al mercato;
  • b)facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti in tecnologie e servizi ambientali, energie rinnovabili e prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;
  • c)facilitare e promuovere il commercio di prodotti rispondenti a criteri di sostenibilita', quali i prodotti che rientrano in programmi di commercio equo ed etico, di etichettatura ecologica e di agricoltura biologica ed anche in programmi riguardanti la responsabilita' sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione; e
  • d)facilitare e promuovere lo sviluppo di pratiche e programmi, come l'ecoturismo, volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile dell'ambiente.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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