[1]Radiodiffusione e comunicazione al pubblico(34)

[2]1. Ai fini della presente disposizione, per "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma si intende la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'esecuzione o dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del presente articolo, per "comunicazione al pubblico" si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma. 2. Conformemente alla legislazione interna, le parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione sia essa stessa gia' un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione. 3. Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali e' utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una remunerazione equa e unica. In caso di mancato accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, le parti possono stabilire i criteri per ripartire questa remunerazione tra le due categorie di titolari di diritti. 4. Le parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonche' la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso. 5. Le parti possono prevedere nella loro legislazione interna limitazioni o eccezioni ai diritti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto in determinati casi specifici che non siano in contrasto con un normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

[3]---------- (34) Una parte puo' mantenere le riserve di cui alla convenzione di Roma e al WPPT in relazione ai diritti conferiti dal presente articolo e cio' non va interpretato come una violazione della presente disposizione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art237 · fonte del testo

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