[1]Durata della protezione

[2]1. La durata della protezione accordata nella parte UE e nelle Repubbliche della parte AC e' di almeno dieci anni. Ciascuna parte puo' prevedere che il titolare dei diritti possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni ciascuno fino alla durata massima della protezione stabilita nella legislazione di ciascuna parte. 2. Quando una parte prevede la protezione di disegni o modelli non registrati, la durata di tale protezione e' di almeno tre anni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art255 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari