[1]Misure alla frontiera

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza del coordinamento in materia doganale e si impegnano quindi a promuovere l'applicazione effettiva della normativa doganale in relazione alle merci contraddistinte da marchi contraffatti e alle merci usurpative, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le loro amministrazioni doganali. 2. Salvo diversa disposizione contenuta nel presente capo, le parti adottano procedure intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci contraffatte o usurpative di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. Resta inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso. 3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella sezione 4 dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci. 4. Ciascuna delle parti prevede che le proprie autorita' competenti possano d'ufficio avviare le misure alla frontiera relativamente all'importazione, all'esportazione e al transito.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art273 · fonte del testo

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