[1]Sistema di protezione

[2]1. Le parti mantengono in vigore o hanno introdotto nella loro legislazione sistemi di protezione delle indicazioni geografiche alla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente a quanto disposto dall'articolo 353, paragrafo 5, della parte V. 2. La legislazione delle parti prevede elementi quali:

  • a)un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
  • b)una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una localita' di una delle parti, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
  • c)l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o piu' prodotti specifici per i quali e' stabilito un disciplinare che puo' essere modificato solo mediante debita procedura amministrativa;
  • d)disposizioni di controllo della produzione dei prodotti in questione;
  • e)il diritto, per qualsiasi operatore stabilito nella zona e che si sottopone al sistema di controllo, di utilizzare la denominazione protetta, a condizione che il prodotto rispetti il relativo disciplinare;
  • f)una procedura che comporti la pubblicazione della domanda e consenta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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