[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1. 3. Le notifiche sono trasmesse ai depositari del presente accordo che sono il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per la parte UE e la Secretaria General del Sistema de la Integracion Centroamericana (SG-SICA) per le Repubbliche della parte AC. 4. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 2, la parte IV del presente accordo puo' essere applicata dall'Unione europea e da ciascuna delle Repubbliche della parte AC a decorrere dal primo giorno del mese successivo corrispondente a quello in cui esse si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine. In tal caso gli organi istituzionali necessari al funzionamento del presente accordo esercitano le loro funzioni. 5. Entro la data di entrata in vigore di cui al paragrafo 2, o entro la data di applicazione del presente accordo in caso di applicazione a norma del paragrafo 4, ciascuna parte deve aver adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 244 e dall'articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), del titolo VI (Proprieta' intellettuale) della parte IV del presente accordo. Se una Repubblica della parte AC non ha adempiuto a tali prescrizioni, il presente accordo non entra in vigore conformemente al paragrafo 2 o non viene applicato conformemente al paragrafo 4 tra la parte UE e la Repubblica inadempiente della parte AC finche' tali prescrizioni non siano state adempiute. 6. Quando una disposizione del presente accordo e' applicata conformemente al paragrafo 4, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 4. 7. Le parti per le quali la parte IV del presente accordo e' entrata in vigore conformemente al paragrafo 2 o 4 possono anche utilizzare materiali originari delle Repubbliche della parte AC per le quali il presente accordo non e' in vigore. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore conformemente al paragrafo 2, il presente accordo sostituisce gli accordi di dialogo politico e di cooperazione vigenti tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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