[1]Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

[2]1. Ciascuna delle parti:

  • a)pubblica tempestivamente, tramite un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie o le pronunce amministrative di applicazione generale, le clausole contrattuali tipo previste da disposizioni legislative o regolamentari ed allegate come riferimento agli avvisi e alla documentazione di gara, nonche' le procedure riguardanti l'appalto disciplinato e le relative modifiche;
  • b)fornisce, su richiesta di qualsivoglia parte, ulteriori informazioni circa l'applicazione di tali disposizioni;
  • c)indica nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) dell'allegato XVI i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e
  • d)indica all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI i mezzi tramite i quali pubblica gli avvisi di cui all'articolo 213, all'articolo 215, paragrafo 4, e all'articolo 223, paragrafo 2. 2. La parte AC compie ogni ragionevole sforzo per sviluppare un unico punto di accesso a livello regionale. La parte UE fornisce assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di questo unico punto di accesso. Questa cooperazione e' trattata nel titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. L'attuazione di questa disposizione e' subordinata alla realizzazione dell'iniziativa relativa all'assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di un unico punto di accesso a livello dell'America centrale. 3. Ciascuna delle parti notifica tempestivamente all'altra parte qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) o nell'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art212 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari