Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, nel processo tributario, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale <<si considera fatta nella data della spedizione>>; nonché degli artt. 53, comma 2 e 20, comma 1 del decreto stesso, nei limiti in cui a detto art. 16 fanno riferimento. La regola posta dalla normativa impugnata, infatti, non risulta estranea al sistema processuale civile, poiché in materia di spedizioni a mezzo posta, regola identica è stabilita da entrambi i codici di rito (artt. 140, 583, cod. proc. civ. e art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) ne' si configura, neppure in astratto, una qualsivoglia lesione del diritto di agire in giudizio sia del notificante, il quale, anzi, risulta avvantaggiato sia del destinatario dell'atto notificato. Infine, va rilevato che le disposizioni in esame, rendendo meno rischioso per la parte notificante il ricorso al servizio postale e quindi, incentivando l'impiego dello stesso, costituiscono compiuta attuazione del principio contenuto nella legge di delega n. 413 del 1991, che stabilisce l'uso più largo possibile del servizio medesimo. - V., da ultimo, le sentenze n. 165/2000 e 18/2000, che escludono l'esistenza di un principio costituzionale di uniformità tra i vari tipi di processo. A.M.M.
Art. 16 Disposizioni sul processo tributario · Art. 53 Disposizioni sul processo tributario · Art. 20 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost.