La ricevuta di spedizione della raccomandata e' conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure e' annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento e' poi consegnato al funzionario addetto all'autorita' giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato. Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorita' giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno. In ogni caso, la parte puo', anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potra' essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 17-30 marzo 1992, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1992, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali".

Testo vigente dal 9 aprile 1992

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 300/2025

    8 gennaio 2025

    In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.

    Art. 5 · Art. 149 c.p.c. · Art. 184 c.p.c. · Art. 291 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 116 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 140/1992

    Ha colpito questo articolo
    30 marzo 1992

    L'applicabilità ai soli giudizi civili, e non anche ai giudizi amministrativi, della disciplina posta dall'art. 5, comma terzo, L. 20 novembre 1982 n. 890 - il quale consente che l'allegazione dell'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale avvenga oltre il termine perentorio previsto per il deposito del ricorso - determina una disparità di trattamento non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione atteso che, a fronte di adempimenti (e sanzioni) del tutto analoghi, quali quelli relativi al deposito del ricorso nel giudizio di Cassazione e nel giudizio amministrativo, sussiste l''eadem ratiò di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ritardo dell'avviso di ricevimento impedisca la tempestività del deposito e determini l'improcedibilità o l'irricevibilità del ricorso. È perciò illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 5, comma terzo, L. n. 890 cit., nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali.

    Art. 5 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 2 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 1992

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1982 al 9 aprile 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 17-30 marzo 1992, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1992, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali".

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urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art5 · fonte del testo

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