Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore postale incaricato e' tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su ((supporto digitale)) dell'avviso di ricevimento secondo le modalita' prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro ((cinque giorni)) dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalita' telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove il mittente puo' ritirarlo. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 9 10

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

9

con decorrenza dal 1 giugno 2018

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° giugno 2018.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

10

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma 97-quinquies della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 814) che "il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato e' differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 300/2025

    8 gennaio 2025

    In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.

    Art. 6 · Art. 149 c.p.c. · Art. 184 c.p.c. · Art. 291 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 116 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto tolto: analogico aggiunto: digitale dell'avviso di ricevimento secondo le modalita' prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tolto: tre aggiunto: cinque giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalita' telematiche la … ricevimento trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove il mittente puo' ritirarlo. tolto: 2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioniaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma 97-quinquies della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 814) che "il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato e' differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art6 · fonte del testo

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