Art. 14 — Litisconsorzio ed intervento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1993 al 4 gennaio 2024. Leggi il testo vigente →

Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu' soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Se il ricorso non e' stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 e' ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione e' gia' decorso il termine di decadenza.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 4 gennaio 2024

Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art14 · fonte del testo

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