[1]((La corte)) di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ((ai precedenti giurisprudenziali)). 52 La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti. Se e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non comparse ((con la fissazione di una nuova udienza)). 52 La causa ((, se richiesto da una delle parti,)) puo' essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa. 52 La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

[2]49

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che le presenti disposizioni si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata legge.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

52

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 4 gennaio 2024 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024. 21 parole tolte, 17 parole aggiunte.

tolto: Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis laaggiunto: La corte di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e tolto: all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione aggiunto: ai precedenti giurisprudenziali. La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti. Se e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non comparse aggiunto: con la fissazione di una nuova udienza. La causaaggiunto: , se richiesto da una delle parti, puo' essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo … Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. tolto: 6. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudiceaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art48bis1 · fonte del testo

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