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((Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi)).

Testo in vigore dal 6 novembre 1974 al 16 dicembre 1986

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 946/1988

    Questione infondata
    29 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata. - V. S. n. 272/1974, O. n. 158/1986.

    Art. 699 c.p. · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 15 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 435/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    Non puo` censurarsi, sotto il profilo della disparita` di tratta- mento, una norma che ragionevolmente tuteli alcuni interessi, argomentando che interessi di uguale misura o addirittura piu` rilevanti non abbiano trovato analoga tutela (Richiesta nella specie dell' annullamento di una norma che ragionevolmente in- crimina la vendita o la cessione non autorizzata di armi a tutela dell'interesse al controllo della circolazione di armi, e cio` soltanto a causa della omessa incriminazione delle fattispecie di locazione o comodato di armi stesse). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui punisce la vendita o la cessione non autorizzata di armi comuni da sparo destinate alla caccia, mentre e` esente da pena la locazione o il comodato della medesima arma). - cfr. Sent. nn. 168/1982, 132/1986, 297/1986.

    Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 14 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni per il controllo delle armi

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  • Ordinanza n. 437/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    La denuncia della detenzione di armi e` destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, sicche`, in caso di omissione, e` irrilevante quoad poenam, la precedente eventuale denuncia da parte di altro soggetto; in caso di detenzione senza autorizzazione di una collezione d'armi ricevuta per successione ereditaria, si verifica concorso formale con il reato di detenzione abusiva delle singole armi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati dalla L. 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione all'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, commi secondo e quarto, della stessa L. n. 110, in quanto non diversificano, quoad poenam, la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione gia` illegale di arma e comminano sanzioni piu` gravi di quella prevista per l'omessa richiesta di autorizzazione alla detenzione di collezione d'armi conseguente a successione ereditaria). - v. S. n. 199/1982

    Art. 2 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 2 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 10 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 12 ottobre 1967 al 6 novembre 1974. 7 parole tolte, 55 parole aggiunte.

Le pene tolto: stabilite dal Codice aggiunto: rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi tolto: sono raddoppiate aggiunto: non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tolto: quindici giorni aggiunto: tre mesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art7 · fonte del testo

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