Articolo abrogato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2023, n. 159.
Abrogato dal 15 novembre 2023
Articolo abrogato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2023, n. 159.
Abrogato dal 15 novembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1974 al 15 novembre 2023. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a otto anniaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art6 · fonte del testo
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