Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi ((e delle loro parti)), delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi.

Testo vigente dal 1 luglio 2011

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 381/1993

    Questione infondata
    28 ottobre 1993

    La disposizione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, che secondo l'interpretazione, ormai in tal senso stabilizzata, della Corte di cassazione, delimita l'applicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità, ivi prevista, alle sole figure criminose disegnate da quella stessa legge, trova fondamento e spiegazione - come la stessa Cassazione ha affermato - in differenti ragioni di politica criminale. Non può quindi dirsi irragionevole - contro quanto ritenuto nel caso dal giudice 'a quò - che conseguentemente tale attenuante possa essere riconosciuta per il reato (previsto dall'art. 1 della legge suddetta) di vendita abusiva di armi, e non, invece, per il reato (previsto dall'art. 22 della legge n. 110 del 1975) di comodato d'armi, tanto più se si considera la diversità che intercorre tra le due fattispecie criminose e la indubbia gravità della potenziale circolazione delle armi che può realizzarsi col comodato, ben più rapida ed efficace di quella che si attua con la cessione a titolo definitivo, specie se onerosa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110). - Sull'applicabilità della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 anche a fattispecie diverse da quelle nella stessa legge contemplate v. sentt. nn. 199/1982, 382/1987 e 542/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 22 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 167/1982

    Questione infondata
    22 ottobre 1982

    E` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 697 e 699 del c.p. come modificati dagli artt. 10, 12 e 14 della l. n. 497 del 1974 e dagli artt. 5 e 7 della l. n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza motivata per relationem ad altra ordinanza di altro giudice.

    Art. 697 c.p. · Art. 699 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 5 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 12 ottobre 1967 al 1 luglio 2011. 4 parole aggiunte.

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi aggiunto: e delle loro parti, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art5 · fonte del testo

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