Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della

legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle

armi) come modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove

norme contro la criminalità) in relazione agli artt. 2 e 10, secondo

e quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni

e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1981

dal Tribunale di Rovigo, iscritta al n. 554 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352

dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Rovigo con ordinanza del 18 giugno

1981 (n. 554 del reg. ord.1981) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97

Cost., degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così

come modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione

all'art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10,

secondo e quarto comma, della stessa legge n. 110 del 1975, in quanto

non diversificano nelle sanzioni penali la posizione di chi succede

nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius

rispetto a quella di chi succede nella detenzione di un'arma illegale

ed a quella di chi succede nella detenzione di una collezione di

armi, per l'omessa richiesta delle cui autorizzazioni è prevista

solo una contravvenzione;

Considerato che la parificazione delle prime due fattispecie è

palesemente ragionevole in quanto la denuncia della detenzione d'armi

è destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, talché

è irrilevante una precedente eventuale denuncia da parte di un altro

soggetto;

che, per quanto riguarda la comparazione della situazione di chi

riceva una collezione d'armi e quella di chi detenga abusivamente

armi, questa Corte ha ritenuto il concorso formale di reati, con

sentenza n. 199 del 1982, con la quale inoltre ha escluso il

contrasto della normativa impugnata con l'art. 97 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,

così come risultano modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497,

in relazione all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in

riferimento all'art. 10, secondo e quarto comma, della stessa legge

n. 110 del 1975, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,

dal Tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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