[1](Art. 37 T. U. 1926).

[2]((Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.))

[3]Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

  • a)i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
  • b)i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
  • c)le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

[4]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

[5]((Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalita' disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204)). 128 ((Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata)).

[6]((Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.))

[7]La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43

119

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-novies) che "Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma".

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104

128

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, e' assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente".

Testo vigente dal 14 settembre 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 73/1999

    Questione infondata
    18 marzo 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), in quanto analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 145/1998 e non vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa. - O. n. 145/98.

    Art. 3 cost. · Art. 38 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 200/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. 166/1982 e O. nn. 34/1983, 36/1984 e 254/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 38 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 36/1984

    Questione infondata
    15 febbraio 1984

    1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 29 settembre 1982 (r.o.…

    Art. 3 cost. · Art. 2 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 38 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2015 al 14 settembre 2018. 21 parole tolte, 88 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, naggiunto: . 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro … quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica aggiunto: ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a tolto: 5 aggiunto: 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a tolto: 15 aggiunto: 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Chiunque detiene tolto: le armi di cui al primo comma, aggiunto: armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, tolto: deve presentare ogni sei aggiunto: ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica aggiunto: prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalita' disciplinate con il decreto di cui all'articolo tolto: 35, comma 7. La aggiunto: 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

aggiunto: Nel caso di mancata presentazione del certificato medico tolto: autorizza il prefetto aaggiunto: , il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104

    Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, e' assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art38 · fonte del testo

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