Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' sostituito dal seguente: "Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 564/1987

    Questione infondata
    18 dicembre 1987

    Ai fini sanzionatori, la situazione di chi "privo di qualificazioni personali e provvedimenti autorizzativi" porti con se` armi,non e` diversa da quella di chi, autorizzato a portare armi entro un determinato territorio, esorbiti dai limiti spaziali della predetta autorizzazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 12, L. 14 ottobre 1974, n. 497, che assoggetta alle medesime pene chi "privo di qualificazioni personali e provvedimenti autorizzativi" rechi con se` un'arma e chi, autorizzato, rechi un'arma fuori dal territorio cui l'autorizzazione si riferisce).

    Art. 3 cost. · Art. 12 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 306/1985

    Questione infondata
    22 novembre 1985

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 23, terzo e quarto comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui dispongono un trattamento penale più severo per il porto e la detenzione illegale di armi comuni da sparo, rispetto a quello previsto per le più gravi ipotesi del porto e detenzione illegale di armi "clandestine", in quanto identica questione è stata già dichiarata non fondata. - S. n. 207/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 12 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita'

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  • Sentenza n. 242/1982

    Questione infondata
    29 dicembre 1982

    Secondo il diritto vivente ricorre il delitto di detenzione abusiva d'arma (artt.14, 12 e 10 l.14 ottobre 1974, n.497) e non la contravvenzione di porto di arma comune da sparo (artt. 2 e 4 l.2 ottobre 1967, n.895, art. 699 cod.pen.), nel caso di trasporto di arma su un'autovettura. E pertanto, alla stregua della corretta interpretazione della norma resta esclusa nella fattispecie concreta la denunciata non razionale disparita` di trattamento fra porto illegale e detenzione illegale di armi, risultando, altresi`, superflua ogni ulteriore considerazione sul problema dei rapporti tra la detenzione illegale di un'arma ed il porto illegale di essa a bordo di un'autovettura, problema prospettato dal giudice a quo sulla base del preteso, assorbimento della detenzione-delitto nel porto-contravvenzione, reato che, anche a tutto concedere quanto all'assorbimento, e` da vedersi, invece, come porto-delitto.

    Art. 699 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 12 Nuove norme contro la criminalita'

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art12 · fonte del testo

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