Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 697 e 699

cod. pen., e successive modificazioni contenute nelle leggi 2 ottobre

1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 14 ottobre

1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), e degli artt. 5 e 7

della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 10, 12 e 14 della legge 14

ottobre 1974, n. 497, promossi dal Pretore di Chiavenna con tre

ordinanze emesse il 22 giugno 1976 e con una ordinanza emessa il 23

novembre 1976, e dal Pretore di Napoli con ordinanza emessa l'8 giugno

1979, rispettivamente iscritte ai nn. 718, 719 e 720 del registro

ordinanze 1976, al n. 6 del registro ordinanze 1977 e al n. 937 del

registro ordinanze 1979, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 4 e 59 del 1977 e n. 50 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dei procedimenti penali a carico di Olivo Enrico,

Pasquale Guglielmo e Baldo Lorenzo, imputati di detenzione e porto

abusivi di un coltello a serramanico, il Pretore di Chiavenna, con tre

ordinanze emesse il 22 giugno 1976, ha denunciato l'illegittimità

costituzionale degli artt. 697 e 699 c.p. (modificati dalla legge 2

ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497), per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, il principio di eguaglianza sarebbe

vulnerato dal combinato disposto della normativa censurata perché, a

seguito dell'entrata in vigore della legge n. 497 del 1974, le

contravvenzioni concernenti le armi non da sparo verrebbero punite più

severamente, pur nella diversità formale delle pene comminate (arresto

da un lato e reclusione dall'altro), rispetto ai delitti di detenzione

e porto illegale di armi comuni da sparo, per i quali le pene possono

essere ridotte di un terzo ai sensi dell'art. 14 legge n. 497 del 1974

ed ulteriormente ridotte, in misura non eccedente i due terzi, in

applicazione dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, quando il fatto

debba ritenersi di lieve entità.

Rileva il Pretore (la denuncia investe soprattutto il reato di

porto di arma propria da punta e da taglio, pur se nella motivazione e

nel dispositivo delle ordinanze si fa cenno anche alla relativa

detenzione) che, mentre per colui che porta fuori della propria

abitazione o delle adiacenze di essa un coltello a serramanico (arma

propria non da sparo per cui non è ammessa la licenza) la pena in

concreto da irrogare non può essere inferiore (con la concessione

delle circostanze attenuanti generiche) ad un anno d'arresto, per colui

che invece porta in luogo pubblico o aperto al pubblico un'arma comune

da sparo senza essere in possesso della relativa licenza la pena

detentiva minima (tenuto conto delle attenuanti generiche e della

attenuante speciale) può scendere fino a soli quattro mesi di

reclusione.

Sussiste, quindi, conclude il giudice a quo, una disparità di

trattamento fra le due ipotesi sopra considerate in quanto il porto

illegale di un'arma da taglio (oggettivamente considerata meno

pericolosa di un'arma da sparo) viene ad essere punito con una pena

detentiva minima che è il triplo di quella comminata per il porto

illegale di arma comune da sparo (e, inoltre, il doppio di quella

comminata per il porto di arma da guerra): e "ciò in quanto l'art. 14

della legge n. 497 del 1974, nell'aumentare le pene per le

contravvenzioni previste dal codice penale concernenti le armi, non ha

previsto l'applicabilità ad esse della speciale attenuante di cui

all'art. 5 della legge n. 895 del 1967".

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione venga dichiarata non fondata.

Deduce l'Avvocatura che le ordinanze di rimessione trascurano un

dato "formale" di decisivo rilievo: e cioè che la pena dell'arresto,

prevista per la detenzione ed il porto abusivo di armi non da sparo, è

qualitativamente meno grave della pena della reclusione prevista per la

detenzione e il porto abusivo di armi da sparo. Non è il solo caso,

infatti, quello sottoposto all'esame del Pretore, di reato

contravvenzionale punito con pena "concretamente" più grave "di altro

reato delittuoso": gli stessi artt. 25 e 26 c.p. contemplano per le

pene dell'arresto e dell'ammenda massimi ben superiori ai minimi

fissati dagli artt. 23 e 24 per la reclusione e per la multa. Ne

consegue che, con la proposta questione, il giudice a quo chiede che

venga sindacato l'esercizio del potere discrezionale del legislatore di

valutare la proporzionale gravità dei diversi fatti criminosi e di

graduare le pene rispettivamente applicabili.

Inoltre, il raffronto operato dal Pretore tra il delitto di porto

illegale di un'arma comune da sparo e la contravvenzione di porto di

un'arma non da sparo per la quale non è ammessa licenza, sulla base

esclusivamente della oggettiva pericolosità delle armi considerate,

non è "esauriente" perché non tiene conto di altri elementi che

rendono le due fattispecie in esame essenzialmente diverse. Nel caso

contemplato dall'art. 12 della legge n. 497 (porto illegale di arma da

sparo) viene punito il fatto di portare l'arma senza la prescritta

licenza, mentre nel caso prefigurato dal secondo comma dell'art. 699

c.p. è punito proprio il fatto di portare l'arma perché la stessa

rientra fra quelle di cui è vietato il porto in modo assoluto. Appare

del tutto logico, quindi, conclude l'Avvocatura, che il legislatore

ordinario abbia valutato diversamente situazioni che si presentano con

caratteristiche dissimili.

Gli artt. 697 e 699 c.p. e successive modifiche contenute nella

legge 2 ottobre 1967, n. 895, e nella legge 11 ottobre (rectius: 14

ottobre) 1974, n. 497, sono stati di nuovo denunciati dallo stesso

Pretore di Chiavenna con ordinanza 23 novembre 1976 emessa nel

procedimento penale a carico di Spelzini Gabriele. La motivazione del

provvedimento di rimessione è, peraltro, in questo caso, del tutto

sommaria facendo il giudice a quo riferimento esclusivo all'ordinanza

da lui stesso pronunciata il 22 giugno 1976 nel corso del procedimento

penale a carico di Pasquale Guglielmo.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta anche nel presente giudizio,

ha svolto deduzioni identiche a quelle sopra illustrate.

2. - Questione analoga ha sollevato il Pretore di Napoli, con

ordinanza 8 giugno 1979 pronunciata nel corso del processo penale a

carico di De Chiara Mario, imputato di porto abusivo di una "molletta":

viene denunciata l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 699, secondo

comma, c.p. e degli artt. 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, "in quanto tali norme

escludono la possibilità di concedere la doppia attenuante

(diminuzione della pena fino ai due terzi) per le armi comuni da punta

o da taglio per le quali non sia prevista licenza, laddove detta

diminuente si applica ai reati in materia di armi comuni da sparo ed

armi da guerra (per le quali ultime, pure, non è ammessa licenza), di

potenzialità offensiva di gran lunga superiore".

Rileva il giudice a quo che, ai sensi dell'art. 5 legge 2 ottobre

1967, n. 895, le pene stabilite per i reati concernenti le armi da

guerra o parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi, di cui al

precedente art. 1, possono essere diminuite in misura non eccedente i

due terzi; in ogni caso la reclusione non può essere minore a sei

mesi.

Per tale limite la Corte di cassazione, dopo contrastanti

indirizzi, ha recentemente ritenuto che "lo stesso, invalicabile nel

concorso della sola circostanza di cui all'art. 5 legge n. 895 del

1967, deve servire come base per operare la riduzione conseguente alle

concesse attenuanti generiche: quindi, possibilità di scendere al di

sotto dei sei mesi, con il solo limite di cui all'art. 67, ultimo

comma, c.p.". La diminuente - di notevolissima portata in quanto ha

effetti pratici superiori a due attenuanti, operandosi in un sol

calcolo la riduzione della pena fino a due terzi - si applica anche ai

reati in materia di armi comuni da sparo o parti di esse (art. 7 legge

n. 895 del 1967).

La Corte di cassazione ha, al riguardo, con costante indirizzo,

osservato che "un'interpretazione diversa porterebbe alla assurda

conseguenza che fatti aventi ad oggetto armi daguerra o tipo guerra o

parti di esse atte all'impiego, qualora debbano ritenersi - per la

qualità o quantità delle armi stesse - di lieve entità, sarebbero

puniti meno gravemente dei medesimi fatti caratterizzati da un'eguale

lieve entità e che abbiano ad oggetto armi comuni da sparo o parti di

esse... Cio'non può essere stato voluto dal legislatore del 1974,

perché una sì grande disparità di trattamento, oltre che irrazionale

ed illogica, sarebbe anche estremamente ingiusta".

La diversità, prosegue il Pretore, risolto il problema perle armi

comuni da sparo, si evidenzia palesemente per gli unici reati ai quali,

per il difettoso coordinamento delle varie leggi, non si può, in sede

interpretativa, applicare la diminuente di cui all'art. 5 legge n. 895

del 1967: i reati in materia di armi comuni da punta e da taglio e,

precisamente, di armi che hanno come unica destinazione l'offesa alle

persone e che non rientrano, perciò, nell'ambito di operatività

dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, armi per le quali non è

ammessa licenza e che, ciò non di meno, non rientrano tra quelle da

guerra, difettando gli ulteriori requisiti richiesti per tali tipi di

arma (il pugnale, ad esempio, che per determinate caratteristiche,

presenti spiccata potenzialità offensiva, è arma da guerra, dato che

è ancora in dotazione di speciali reparti di azioni di assalto).

Fra le armi da punta e da taglio per le quali non è ammessa

licenza rientra certamente la "molletta", il cui porto, secondo la

costante giurisprudenza, è punibile ai sensi dell'art. 699, secondo

comma, c.p., "in quanto che agli effetti dell'art. 39 t.u. della legge

di p.s., sono considerate armi proprie, oltre alle armi da sparo, tutte

le altre la cui destinazione è l'offesa alla persona" (l'art. 45 del

regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi di p.s. comprende

espressamente fra gli strumenti da punta e da taglio, la cui

destinazione naturale è l'offesa alla persona, i pugnali e gli

stiletti per i quali non è ammessa licenza).

Per il porto di molletta, quindi, la pena minima, in forza del

combinato disposto dell'art. 699, secondo comma, c.p. e dell'art. 7

legge n. 895 del 1967 (pena aumentata al triplo) è di diciotto mesi di

arresto, "pena assai prossima a quella minima prevista - due anni di

reclusione - per il porto di armi da guerra e dei micidiali oggetti

elencati nell'art. 1 legge n. 895 del 1967, sulla cui maggiore

potenzialità offensiva nemmeno si può fare confronto".

Ma il paradosso - prosegue il giudice a quo - è rappresentato

dall'attenuante di cui all'art. 5 che trova applicazione per le armi da

guerra, "che sono, sì, armi per le quali non è consentita la licenza,

ma con l'ulteriore elemento della loro maggiore potenzialità

offensiva; non si applica invece ai reati in materia di armi che

presentano solo il primo elemento (non ammissibilità della licenza)".

In sede di applicazione pratica, poi, tra le varie assurdità, è

da segnalare quella che, ad esempio, si avrà in materia diporto

abusivo di sciabola, se tale arma sarà ritenuta, nel contrasto

giurisprudenziale, da guerra: la pena minima, in virtù

dell'applicazione della diminuente oggettiva di cui all'art. 5 legge n.

895 del 1967, fuori discussione in casi del genere, sarà notevolmente

inferiore (otto mesi di reclusione) a quella che si potrà irrogare nel

caso che la detta arma fosse ritenuta non da guerra.

"La conseguenza assurda è, dunque, che, in casi del genere,

l'inquadramento del reato fra quelli di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 legge

n. 895 del 1967 determina una situazione di maggior favore,

contrariamente allo spirito della stessa legge che intese, invece,

proprio prevedere pene più severe per i reati concernenti le armi da

guerra, armi originariamente comprese tutte nell'art. 699, secondo

comma, c.p. (armi per le quali non è prevista licenza)".

Anche in tale giudizio ha spiegato intervento la Presidenza del

Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale

dello Stato, ed ha chiesto - riportandosi sostanzialmente alle

deduzioni sub 1 - che la questione venga dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sollevano questioni di

legittimità costituzionale sostanzialmente identiche; i relativi

giudizi vengono, pertanto, riuniti per essere definiti con un'unica

sentenza.

2. - La Corte è chiamata a decidere se il combinato disposto degli

artt. 697 e 699, secondo comma, c.p., 5 e 7 legge 2 ottobre 1967, n.

895, 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, nelle parti concernenti

le pene in materia di detenzione e porto abusivo (o illegale) di armi,

contrasti con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, a seguito dei

citati artt. 5 e 7 della legge n. 895 del 1967 (quest'ultimo nel testo

sostituito dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974), la speciale

diminuente prevista dall'art. 5 "in misura non eccedente i due terzi

quando, per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni,

esplosivi e aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve

entità", è applicabile nei confronti delle armi da guerra o tipo

guerra e delle armi comuni da sparo, ma non anche nei confronti delle

armi da punta e taglio di cui al secondo comma dell'art. 699 c.p.,

cioè di quelle armi da punta e taglio per le quali non è ammessa

licenza (artt. 42 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110).

Si tratta, in particolare, degli "strumenti da punta e taglio la cui

destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti

e simili" (v. art. 45 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, regolamento

per l'esecuzione del t.u. delle leggi di p.s., in relazione all'art. 30

di quest'ultimo, nonché gli artt. 585, secondo comma, n. 1, e 704, n.

1, c.p.), espressamente qualificati armi proprie dallostesso art. 30

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, cit., a differenza degli

strumenti da punta e taglio occasionalmente utilizzati per l'offesa

alla persona, nei cui confronti trova ora autonoma applicazione, almeno

per il porto non giustificato, l'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile

1975, n. 110.

Ad avviso dei giudici a quibus, la minore potenzialità offensiva,

rispetto alle armi comuni da sparo e, più ancora, rispetto alle armi

da guerra o tipo guerra, delle armi da punta e taglio, comprese quelle

la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, lungi dal

giustificare la disparità di trattamento derivante dalla

inapplicabilità a queste ultime della diminuente di cui al citato art.

5, starebbe a dimostrare l'arbitrarietà del maggior favore accordato

sotto tale profilo alle armi comuni da sparo (ordinanze del Pretore di

Chiavenna) e dalle armi da guerra (ordinanza del Pretore di Napoli):

un'arbitrarietà da cui deriverebbero conseguenze assurde, dato che,

grazie all'art. 5, la pena detentiva minima applicabile a reati

concernenti le armi da guerra o le armi comuni da sparo può scendere

al di sotto della pena detentiva minima applicabile ai corrispondenti

reati concernenti le armi da punta e taglio la cui destinazione

naturale è l'offesa alla persona.

3. - Va, anzitutto, rilevato che una delle quattro ordinanze emesse

dal Pretore di Chivenna, quella del 23 novembre 1976, essendo motivata

esclusivamente per relationem ad altra dello stesso Pretore, senza

contenere, per giunta, alcun accenno all'art. 5 della legge n. 895 del

1967, ma soltanto un generico, non meglio determinato richiamo ad "una

pena di gran lunga superiore" che l'art. 699 c.p. contemplerebbe

rispetto "a quella stabilita per un porto di arma da fuoco", manca di

riferire sui termini e sui motivi della questione proposta, come è,

invece, prescritto dall'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n.

87. In ordine a tale ordinanza si impone, quindi, una declaratoria di

inammissibilità.

4. - Quanto alle altre ordinanze, tutte relative a procedimenti

penali per detenzione e (o) porto abusivo di coltelli a serramanico o

tipo molletta, coltelli ricompresi tra le armi da punta e taglio la cui

destinazione naturale è l'offesa alla persona, i termini, oltreché i

motivi, della questione proposta emergono con sufficiente chiarezza,

almeno per ciò che attiene alla ricostruzione della normativa vigente.

Va, tuttavia, subito osservato che la questione si pone assai

diversamente a seconda che si tratti di detenzione abusiva (o illegale)

oppure di porto abusivo (o illegale). Infatti, in ordine al primo tipo

di comportamento, la non estensibilità dell'art. 5 della legge n. 895

del 1967 alle armi da punta e taglio aventi come destinazione naturale

l'offesa alla persona non comporta affatto che le pene minime

rispettivamente applicabili nei confronti delle armi da guerra e delle

armi comuni da sparo attingano livelli inferiori alle pene minime

applicabili nei confronti delle predette armi da punta e taglio. Al

contrario, quelle pene resteranno pur sempre superiori a queste, anche

in caso di applicazione nel massimo della diminuente in esame. Per di

più, l'art. 697 c.p. prevede alternativamente la pena dell'arresto o

la pena dell'ammenda per la detenzione abusiva di armi da punta e

taglio, reato tuttora contravvenzionale, mentre gli artt. 2 e 7 della

legge n. 895 del 1967, nei testi modificati dalla legge n. 497 del

1974, prevedono congiuntamente la pena della reclusione e la pena della

multa siaper il delitto di detenzione illegale di un'arma da guerra sia

per il delitto di detenzione illegale di un'arma comune da sparo. Donde

la non fondatezza della questione per la parte riguardante l'art. 697

c.p. e le altre disposizioni concernenti la detenzione abusiva (o

illegale) di armi.

5. - Più complessa si presenta la normativa vigente per quanto

concerne le fattispecie di porto abusivo (o illegale) di armi.

A) Sotto una prima prospettiva, attenta alle cosiddette fattispecie

- base, il porto abusivo di armi da punta e taglio quali i coltelli a

serramanico o tipo molletta, in quanto "armi per cui non è ammessa la

licenza", appare tuttora previsto come reato contravvenzionale

dall'art. 699, secondo comma, c.p., il quale, dopo il raddoppio e la

triplicazione delle pene rispettivamente operati dall'art. 7 della

legge n. 895 del 1967 e dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974,

commina la sanzione dell'arresto da diciotto mesi a tre anni.

A loro volta, il porto illegale di un'arma da guerra ed il porto

illegale di un'arma da sparo, in origine punibile anch'essi come

contravvenzioni ai sensi dell'art. 699 c.p., sono considerati delitti,

il primo a datare dalla legge n. 895 del 1967 (art. 4) e il secondo a

datare dalla legge n. 497 del 1974 (art. 14), con la comminatoria, per

le armi da guerra, della reclusione da due a dieci anni, oltreché di

una multa, e, per le armi comuni da sparo, della reclusione da un anno

e quattromesi a sei anni ed otto mesi, oltreché di una multa ridotta

di un terzo rispetto alla multa prevista per il porto illegale di

un'arma da guerra. Tutto ciò starebbe a denotare l'adozione di un

atteggiamento legislativo ben più severo di quello rivolto alle armi

da punta e taglio, anche se non si può non rimarcare che la pena

detentiva prevista per il porto illegale di un'arma comune da sparo è

inferiore nel minimo alla pena detentiva prevista per il porto abusivo

di un'arma da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa

alla persona. Nel che si ritrova un residuo della normativa anteriore

alla legge n. 497 del 1974, allorché il porto abusivo di un'arma

comune da sparo, in quanto arma per la quale era (ed è) ammesso

richiedere la licenza, veniva punito ai sensi dell'art. 699, primo

comma, c.p. e, quindi, meno gravemente del porto abusivo di un'arma da

punta e taglio avente come destinazione naturale l'offesa alla persona.

B) Sotto una seconda prospettiva, attenta alle fattispecie

circostanziate, il porto abusivo di un'arma da punta e taglio quale un

coltello a serramanico o tipo molletta appare, in ogni senso, trattato

meno favorevolmente non solo del porto illegale di un'arma comune da

sparo, ma addirittura del porto illegale di un'arma da guerra. È

questa la prospettiva che agevolmente si coglie dall'angolo visuale

della diminuente "in misura non eccedente i due terzi" inizialmente

prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967 per (fra l'altro) il

porto illegale di un'arma da guerra e poi estesa dall'art. 14 della

legge n. 497 del 1974, che ha sostituito l'originario art. 7 della legge

n. 895 del 1967, sino a ricomprendere (fra l'altro), come è ormai

pacifico in giurisprudenza, il porto illegale di un'arma comuneda

sparo, e non anche il porto abusivo di un'arma da punta etaglio avente

per destinazione naturale l'offesa alla persona; con la conseguenza

che, di fronte ad un fatto da ritenersi di lieve entità, la pena

detentiva minima applicabile a quest'ultima figura di reato (diciotto

mesi di arresto, riducibili, in caso di concessione delle attenuanti

generiche, a dodici mesi) corrisponde ad oltre il triplo della pena

detentiva minima comminata per il porto illegale di un'arma comune da

sparo (cinque mesi e dieci giorni di reclusione, riducibili, in caso di

ulteriore concessione delle attenuanti generiche, a quattro mesi:

limite risultante dal rinvio dell'art. 7 della legge n. 895 del 1967,

quale modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974, all'art. 5

della legge n. 895 del 1967) e ad oltre il doppio della pena detentiva

minima comminata per il porto illegale di un'arma da guerra (otto mesi

di reclusione, riducibili, in caso di ulteriore concessione delle

attenuanti generiche, a sei mesi: limite espressamente previsto

dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967). Pena, quest'ultima,

applicabile anche al porto illegale di un pugnale in dotazione di

speciali reparti d'assalto, di per sé arma da punta e taglio, per chi

segue la corrente giurisprudenziale che vi ravvisa un'arma da guerra.

6. - La questione non è fondata.

La disparità di trattamento è innegabile, ma essa non appare

così palesemente irrazionale da attingere l'arbitrarietà che

vorrebbero ravvisarvi le ordinanze di rimessione. La stessa

eterogeneità delle fattispecie a confronto, derivante dal nuovo tipo

di approccio sanzionatorio messo in atto dal legislatore, dapprima in

ordine alle armi da guerra (artt. 1 - 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895) e

poi in ordine alle armi comuni da sparo (art. 14 legge 14 ottobre 1974,

n. 497, sostitutivo dell'art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895,

particolarmente per quanto riguarda l'attuale primo comma), con il

trasformare in delitti comportamenti fino ad allora considerati

semplici contravvenzioni, impedisce di qualificare arbitraria una

disparità di trattamento che non si estrinseca nel solo elemento

differenziatore denunciato.

L'omessa estensione della circostanza prevista dall'art. 5 legge 2

ottobre 1967, n. 895, ai reati in materia di armi dapunta e taglio

aventi come destinazione naturale l'offesa allapersona, può ritenersi

bilanciata, almeno parzialmente, proprio dalla perdurante

classificazione quali contravvenzioni di tali reati: infatti, il

trattamento assai più favorevole che, sotto molteplici profili, il

legislatore riserva alle contravvenzioni impone di non trascurare,

nella comparazione, il peso di tali differenze. E, se è vero che

queste sono di portata generale, non mancano neppure alcune differenze

specifiche, inerenti all'entità quantitativa delle pene comminate:

basta tener presente non tanto il fatto che, per il porto abusivo di

armi da punta e taglio aventi come destinazione naturale l'offesa alla

persona, è prevista solamente la pena detentiva, mentre per il porto

illegale di armi da guerra o di armi comuni da sparo sono previste

congiuntamente sia la pena detentiva sia la pena pecuniaria, quanto e

soprattutto il fatto che nel massimo le pene detentive comminate per

questi delitti sono ben superiori alla pena comminata per quella

contravvenzione.

Tutto ciò rispecchia, in definitiva, la ratio che ha indotto il

legislatore a prevedere come delitti comportamenti in precedenza sempre

considerati contravvenzionali: una scelta politica ispirata, per quanto

riguarda le armi da guerra e le armi comuni da sparo, fonti le une e le

altre delle più gravi preoccupazioni per la loro indiscriminata

diffusione, ad un atteggiamento di deciso rigore, nell'ambito di una

normativa eccezionale, anticipatrice della legislazione d'emergenza: un

atteggiamento contrassegnato, come si è detto, dal superamento di

tutte le più favorevoli prescrizioni operanti nei confronti delle

contravvenzioni e dal brusco inasprimento qualitativo e quantitativo

delle pene. Ed è appunto tale sensibile inasprimento ad avere

suggerito al legislatore di prevedere, per i fatti di lieve entità,

meritevoli di indulgenza, un'attenuante del tutto particolare, di

portata doppia rispetto alle consuete attenuanti.

Poiché, per quanto riguarda le armi da punta e taglio aventi quale

destinazione naturale l'offesa alla persona (come era accaduto, del

resto, per le armi comuni da sparo nel periodo intercorso fra l'entrata

in vigore della legge n. 895 del 1967 e l'entrata in vigore della legge

n. 497 del 1974), il maggior rigore si è limitato ad un semplice

aumento quantitativo della pena nella forma indiretta del raddoppio e

poi della triplicazione della misura precedente, un'attenuante pari ai

due terzi avrebbe, a ben guardare, per buona parte svuotato il fatto

dello stesso aumento, unica innovazione in materia. Il che conferma la

non arbitrarietà delle sopra indicate differenze prese in

considerazione nel loro complesso e, quindi, la non fondatezza della

questione.

Provvedere ad un migliore coordinamento della disciplina esaminata

compete al legislatore, e non a questa Corte, trattandosi di

un'operazione che richiederebbe comunque un intervento complesso, di

risistemazione normativa, diretto ad incidere sulla natura e sulla

valutazione di fattispecie al momento nettamente disomogenee.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 697 e 699 C.P., e successive modificazioni

contenute nelle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, e 14 ottobre 1974, n.

497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dall'ordinanza emessa il 23 novembre 1976 dal Pretore di Chiavenna;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 697 e 699 C.P., 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e

10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle tre ordinanze emesse

il 22 giugno 1976 dal Pretore di Chiavenna e dall'ordinanza emessa l'8

giugno 1979 dal Pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari