Codice penale

Art. 699 c.p. — Porto abusivo di armi

[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', quando la licenza e' richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159)).

[3]Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e' commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate. 33 96 125 233

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575

33

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

96

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

233

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 15 novembre 2023

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 946/1988

    Questione infondata
    29 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata. - V. S. n. 272/1974, O. n. 158/1986.

    Art. 699 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 15 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 456/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni, analoghe a precedenti gia` decise nello stesso senso, quando i giudici rimettenti non adducano argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 699 cod.pen., 7, terzo comma, L. 2 ottobre 1967, n. 825, 15 L. 14 ottobre 1974, n. 497, 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 e 8 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, in quanto assoggetta a sanzione penale e non a semplice sanzione amministrativa, equiparandolo a porto d'armi abusivo, il fatto di chi porta un fucile ad uso di caccia, con regolare licenza di porto d'armi, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa; questione gia` decisa con O.n.158 del 1986).

    Art. 699 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 15 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 158/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 699 c.p., 15 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia),come modificato dall'art. 1 della l. 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui rendono punibile come porto abusivo di armi il comportamento di colui che porta con sé un fucile per il quale ha ottenuto regolare licenza, ma senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi, in asserita difformità da altre norme che, per analoghe omissioni di pagamento di tassa, non prevedono corrispondenti sanzioni; e degli stessi artt. 699 c.p. e 15 l. n. 497/1974, unitamente agli artt. 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative), tabella alleg. A ed 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui "fanno derivare conseguenze di carattere penale dalla mancata regolarizzazione della licenza di caccia, conseguenze invece non previste in relazione ad altre autorizzazioni (ad es., patente di guida)". Ed infatti - come già rilevato dalla Corte nel dichiarare infondata analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del citato r.d. 1016/1939, in riferimento all'identico parametro dell'art. 3 Cost. - "nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie, ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico" e l'apprezzamento di tali differenziate istanze (in termini di rilevanza penale della omissione degli adempimenti ad esso correlativi) rientra nella discrezionalità del legislatore. - S. n. 272/1974.

    Art. 699 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 1 Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche · Art. 15 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2023 al 15 novembre 2023. 26 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Soggiace all'arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenzaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art699 · fonte del testo

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