Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e

sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1982 dal

Pretore di Ravenna, nel procedimento penale a carico di Farabegoli

Maurizio, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Ravenna, con ordinanza del 4 maggio

1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 5, quarto e sesto comma, della

legge 18 aprile 1975, n. 110, "posto che il reato ivi previsto comporta

un minimo di pena incongruo nei confronti di altre ipotesi delittuose

più gravi (detenzione di armi comuni da sparo) punite con pene

inferiori nel minimo"(artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,

modificati dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497),

"considerato anche che tali ultime disposizioni consentono un'ulteriore

riduzione di pena in caso di fatti di lieve entità, riduzione

viceversa non contemplata dalla norma in esame";

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né

contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo

eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione

termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299,

298, 281, 259 e 257 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della

legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Ravenna con ordinanza del 4 maggio

1982.

Così deciso in Rogna, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari