Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 435/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    Non puo` censurarsi, sotto il profilo della disparita` di tratta- mento, una norma che ragionevolmente tuteli alcuni interessi, argomentando che interessi di uguale misura o addirittura piu` rilevanti non abbiano trovato analoga tutela (Richiesta nella specie dell' annullamento di una norma che ragionevolmente in- crimina la vendita o la cessione non autorizzata di armi a tutela dell'interesse al controllo della circolazione di armi, e cio` soltanto a causa della omessa incriminazione delle fattispecie di locazione o comodato di armi stesse). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui punisce la vendita o la cessione non autorizzata di armi comuni da sparo destinate alla caccia, mentre e` esente da pena la locazione o il comodato della medesima arma). - cfr. Sent. nn. 168/1982, 132/1986, 297/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 14 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 1 Disposizioni per il controllo delle armi

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  • Ordinanza n. 437/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    La denuncia della detenzione di armi e` destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, sicche`, in caso di omissione, e` irrilevante quoad poenam, la precedente eventuale denuncia da parte di altro soggetto; in caso di detenzione senza autorizzazione di una collezione d'armi ricevuta per successione ereditaria, si verifica concorso formale con il reato di detenzione abusiva delle singole armi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati dalla L. 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione all'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, commi secondo e quarto, della stessa L. n. 110, in quanto non diversificano, quoad poenam, la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione gia` illegale di arma e comminano sanzioni piu` gravi di quella prevista per l'omessa richiesta di autorizzazione alla detenzione di collezione d'armi conseguente a successione ereditaria). - v. S. n. 199/1982

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi

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  • Ordinanza n. 439/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    In relazione alla maggiore potenzialita` offensiva - rispetto a quella di armi comuni da sparo - dei "giocattoli pirici" non sclassificati (qualificabili come esplosivi), non e` censurabile, in quanto ne` arbitraria o irrazionale, la mancata estensione, per i reati che li concernono, della riduzione di un terzo della pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 L. 14 ottobre 1974, n. 497).

    Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art7 · fonte del testo

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