Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo

delle armi) così come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre

1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) promosso con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1986 dal Tribunale di Prato nel

procedimento penale a carico di CARLISI Silvestre, iscritta al n. 762

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 1 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Prato con ordinanza 7 ottobre 1986 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo

comma, della legge 2 ottobre 1966, n. 895, come sostituito dall'art.

14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui estende

alle armi comuni da sparo la disciplina sanzionatoria prevista per le

armi da guerra;

Considerato che il giudice a quo ha omesso d'esporre i fatti

relativi al procedimento penale nel corso del quale la questione è

stata sollevata, limitandosi ad affermarne apoditticamente la

rilevanza;

Che, pertanto, la questione va ritenuta manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Prato con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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