Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/10/1983 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma

terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi), in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre

1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), promosso con

ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 dal Tribunale di Tolmezzo nel

procedimento penale a carico di Magrini Giulio, iscritta al n. 590 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 33 del 1982;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 30

gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile

1975, n. 110, in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre

1967, n. 895, perché verrebbe ad essere assoggettata ad un trattamento

sanzionatorio meno severo la detenzione di armi comuni da sparo non

denunciate rispetto alla detenzione di armi clandestine denunciate, in

conseguenza dell'applicabilità soltanto alla prima fattispecie

dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895;

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né

contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo

eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione

termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 130 del

1983, n. 78 del 1983, n. 18 del 1983);

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18

aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 30 gennaio

1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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