Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e

14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la

criminalità), sostitutivi degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre

1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), dell'art. 38

del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza) e dell'art. 58 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento

per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

giudizi promossi con le ordinanze emesse il 17 dicembre 1980 dal

Tribunale di Roma, il 23 ottobre 1980 dal Tribunale di Napoli, il 29

maggio 1981 dal Tribunale di Mantova, il 19 febbraio 1982 dal Tribunale

di Reggio Emilia, il 10 febbraio 1982 dalla Corte d'appello de

L'Aquila, il 22 gennaio e il 5 febbraio 1982 dal Tribunale di Macerata,

il 25 febbraio 1982 dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Mantova e

il 17 marzo 1982 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai

nn. 70, 77 e 534 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 228, 254, 260,

261, 288, 289 e 290 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 105, 117 e 311 del 1981 e nn.

255, 262 e 269 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Napoli, il Tribunale di Roma, la Corte

d'appello de L'Aquila, il Tribunale di Reggio Emilia e il Tribunale di

Udine con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre 1980, il 17

dicembre 1980, il 10 febbraio 1982, il 19 febbraio 1982 e il 17 marzo

1982, hanno impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli

artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (che hanno sostituito gli

artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), nella parte in cui, nel

prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non

distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione

di tali armi da quella di chi, denunciata la detenzione di esse presso

l'autorità di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del

luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel

luogo di nuova residenza;

che identiche questioni sono state proposte anche dal Tribunale di

Macerata con ordinanze del 22 gennaio 1982 e del 5 febbraio 1982, dal

Tribunale di Mantova con ordinanze del 29 maggio 1981 e del 25 febbraio

1982, e dal Tribunale di Roma con ordinanza del 25 febbraio 1982,

denunciando, oltre agli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974 (che

hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), anche gli

artt. 38 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (t. u. delle leggi di p.

s.), e 58 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per

l'esecuzione del t. u. delle leggi di p. s.);

ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente

decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure

sostanzialmente identiche;

considerato che le questioni, nei termini prospettati dai giudici a

quibus, sono state già decise dalla Corte con la sentenza n. 166 del

22 ottobre 1982, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione

di legittimità costituzionale dell'art. 58 regio decreto n. 635 del

1940 e la non fondatezza delle altre questioni;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, che hanno sostituito

gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, sollevate, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale

di Macerata con le ordinanze del 22 gennaio 1982 e del 5 febbraio 1982,

dal Tribunale di Mantova con le ordinanze del 29 maggio 1981 e del 25

febbraio 1982 e dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 25 febbraio

1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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