Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della

legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),

promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1999 dal giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Viterbo nel procedimento penale

a carico di Tiberi Enrico, iscritta al n. 710 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1999 nel corso

di un procedimento a carico di persona imputata del reato di cui agli

artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro

la criminalità), il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dei citati artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974,

"nella parte in cui non prevedono un trattamento differenziato tra

reato doloso e reato colposo e conseguentemente un trattamento

sanzionatorio differenziato";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva

di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel

giudizio a quo sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza,

limitandosi, a tale ultimo riguardo, il rimettente ad un generico

richiamo all'ordinanza di questa Corte "del 23 aprile 1998" (da

intendere verosimilmente come ordinanza n. 145 del 1998, con la

quale, peraltro, una questione di costituzionalità relativa alle

medesime norme oggi impugnate, ma di diverso tenore, è stata

dichiarata manifestamente infondata);

che la stessa prospettazione del giudice a quo non appare

agevolmente comprensibile, tenuto conto del fatto che il delitto di

detenzione illegale di armi comuni da sparo, o parti di esse, atte

all'impiego, delineato dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del

1974 (sostitutivi degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967,

n. 895), è punito esclusivamente a titolo di dolo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge

14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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