Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d. 18

giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e

dell'art. 58, comma terzo, del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento

per l'esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza); degli

artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il

controllo delle armi) e degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre

1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promossi con le

ordinanze emesse il 28 ottobre 1976 dal Tribunale di Rovigo, il 27

settembre 1978 dal Pretore di Montefiascone, il 20 luglio, il 9 luglio

e il 5 ottobre 1979 dal Tribunale di Macerata, il 5 maggio 1980 dal

Tribunale di Teramo, il 28 maggio 1980 dal Tribunale di Roma, il 19

giugno 1980 dal Tribunale di Rovigo e il 3 ottobre 1980 dal Tribunale

di Macerata, rispettivamente iscritte al n. 715 del registro ordinanze

1976, ai nn. 64, 671, 672 e 835 del registro ordinanze 1979 ed ai nn.

524, 525, 719 e 807 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 1977, nn. 87 e 332 del

1979, nn. 15, 270 e 338 del 1980 e n. 20 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dei procedimenti penali a carico di Prandi ttalo e

Zurma Amedeo, imputati del reato di detenzione illegale di armi comuni

da sparo, il Tribunale di Rovigo, con ordinanze emesse rispettivamente

il 28 ottobre 1976 e il 19 giugno 1980, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 38 regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7

legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e

(solo la seconda delle due ordinanze) 58, terzo comma, regio decreto 6

maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del t.u.delle leggi

di p.s.), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato dal combinato

disposto di tali norme in quanto, non distinguendosi l'ipotesi di chi

non abbia mai denunciato la detenzione di armi da quella di chi,

denunciate le armi presso l'autorità di pubblica sicurezza del luogo

di residenza originaria e di detenzione delle armi stesse, abbia

omesso, in buona fede, di denunciare una seconda volta la medesima

detenzione presso l'autorità del luogo ove abbia poi trasferito la sua

residenza, verrebbero sottoposte del tutto irragionevolmente alla

medesima pena due condotte penalmente rilevanti il cui grado di

antigiuridicità appare però notevolmente difforme.

Nel primo dei due giudizi ha spiegato intervento la Presidenza del

Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale

dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

Deduce l'Avvocatura che la pretesa "diversità" fra le

duesituazioni è stata erroneamente prospettata dal giudice a quo con

riferimento ad un elemento soggettivo, la "buona fede", che non ha

diritto di cittadinanza nell'ordinamento in quanto l'ignoranza della

legge (in cui si sostanzierebbe la "buona fede") non può, alla stregua

del principio fissato dall'art. 5 c.p., essere invocata "a propria

scusa".

Tanto meno, poi, lo stato soggettivo può essere assunto a motivo

determinante dell'"irrazionalità" della normativa odella "disparità"

di trattamento fra le due situazioni. Infatti, una volta che si sia

dato ingresso, inammissibilmente, ad una"buona fede" nell'ipotesi di

omissione della denuncia di armi e munizioni presso l'autorità del

luogo ove l'interessato abbia trasferito la residenza, non si vede

perché la stessa buona fede non possa essere invocata nel caso di

assoluta omissione della denuncia.

Ne consegue allora che il giudice a quo ha costruito una differenza

di situazioni che, proprio perché fondata sull'elemento soggettivo, è

irrilevante per la legge penale. Il presupposto della identità di

trattamento è invece in un fatto puramente oggettivo: le due ipotesi,

comparativamente prospettate, rispondono alla identica ratio di porre

in condizione l'autorità di pubblica sicurezza territorialmente

competente di conoscere tempestivamente con esattezza se e quali armi

vengano detenute, in che misura (art. 10, sesto comma, legge n. 110 del

1975), in quale luogo, e in quali condizioni di sicurezza. Tutto ciò

al fine di consentire l'esercizio della dovuta vigilanza e di

prescrivere - se del caso - le misure contingenti perla tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche per l'eventuale esercizio

dei poteri derivanti al prefetto dall'art. 40 del t.u. delle leggi di

p.s.. E, prosegue l'Avvocatura, interessa egualmente, ai fini di

prevenzione, conoscere, ad esempio, quale concentrazione di armi e

munizioni si verifichi in un determinato luogo a seguito del

trasferimento in esso di più detentori. In altri termini, gli obblighi

della prima denuncia edella successiva a seguito di trasferimento

perseguono le medesime finalità rispondendo all'esigenza,

sostanzialmente unitaria, di dare contezza all'autorità di pubblica

sicurezza dell'esatta ubicazione delle armi, munizioni ed esplosivi.

Non è dato quindi vedere, conclude l'Avvocatura, per quale ragione

il legislatore, nel determinare la sanzione, avrebbe dovuto prevederla

in misura diversa per le due ipotesi, senza violare proprio quei

principi dell'eguaglianza e della ragionevolezza che lo stesso giudice

a quo ha richiamato.

La medesima questione (con esplicito richiamo all'ordinanza 28

ottobre 1976 del Tribunale di Rovigo) è stata sollevata dal Pretore di

Montefiascone in data 27 settembre 1978 nel procedimento a carico di

Capoccia Felice, imputato del reato di cui agli artt. 38 del t.u. delle

leggi di p.s. e 697 c.p..

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione, in quanto motivata puramente e semplicemente per

relationem all'ordinanza del Tribunale di Rovigo 28 ottobre 1976, venga

dichiarata inammissibile.

2. - Un analogo incidente di costituzionalità è stato proposto

dal Tribunale di Macerata con quattro ordinanze (di identico contenuto)

emesse il 9 luglio 1979, il 20 luglio 1979, il 5 ottobre 1979 e il 3

ottobre 1980 nei procedimenti a carico, rispettivamente, di Pazzi Delio,

Cionco imputati di illegale detenzione di arma comune da sparo,

denunciando - sempre in relazioneall'art. 3 della Costituzione -

l'illegittimità costituzionale degli artt. 38 del t.u. delle leggi di

p.s., 2 e 7 legge n. 895 del 1967, sostituiti dagli artt. 10 e 14

della legge n. 497 del 1974 nella parte in cui tali norme, nel

prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non

distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione

di tali armi da quella di chi, denunciata la detenzione di esse presso

l'autorità di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del

luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel

luogo di nuova residenza.

La seconda ipotesi di reato, secondo il Tribunale, dovrebbe

ritenersi senz'altro più lieve rispetto alla prima, "specie

considerando che il luogo di nuova residenza di chi ha originariamente

denunciato la detenzione di un'arma, e quindi il luogo di trasferimento

di questa, può essere di regola accertato attraverso gli uffici

anagrafici, come, nel caso di specie" (ordinanze 9 luglio 1979 e 20

luglio 1979), "è effettivamente avvenuto".

Nei primi tre giudizi instaurati dal Tribunale di Macerata è

intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e

difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto,

riproducendo sostanzialmente le deduzioni sub 1, che la questione venga

dichiarata non fondata.

Con specifico riferimento al giudizio promosso dall'ordinanza 5

ottobre 1979, ha poi argomentato che con un'amministrazione pubblica

ottimamente funzionante in tutti i servizi resi dalle sue diverse

branche di attività potrebbe bastare la prima denuncia e non occorrere

la denuncia successiva incaso di trasferimento della residenza del

detentore o dell'arma detenuta: ma ciò presuppone un'amministrazione

ideale che, allo stato, non sembra trovare pieno riscontro nella

realtà.

Anche il Tribunale di Teramo e il Tribunale di Roma, con ordinanze

emesse rispettivamente il 5 maggio 1980 e il 28 maggio 1980, hanno

sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale nel

corso dei procedimenti a carico, rispettivamente, di Attorrese Romolo e

Fussotto Remo imputati di detenzione illegale di armi comuni da sparo.

È intervenuta in entrambi i giudizi la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto, riportandosi alle deduzioni sub 1, che la

questione venga dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Le nove ordinanze in epigrafe sollevano questioni di

legittimità costituzionale che per la loro sostanziale

identita'rendono opportuna la riunione dei relativi giudizi ai fini

di un'unica decisione.

2. - Le questioni dedotte possono essere così sintetizzate:

a) se l'art. 38 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza), sia in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione (ordinanza emessa il 27 settembre 1978 dal Pretore di

Montefiascone);

b) se il combinato disposto degli artt. 38 regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 (t.u. delle leggi di p.s.), 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n.

895, 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 - nella parte in cui,

prevedendo come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo,

non distingue sul piano sanzionatorio la posizione di chi non abbia mai

denunciato la detenzione di tali armi dalla posizione di chi,

denunciata la detenzione di una determinata arma presso l'autorità di

pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del luogo di originaria

residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova

residenza - sia in contrasto con l'art. 3 Cost., data la diversità dei

connotati obiettivi e subiettivi che caratterizzerebbero i due tipi di

condotta sottoposti dal legislatore a tale medesimo trattamento

(ordinanze emesse il 28 ottobre 1976 dal Tribunale di Rovigo; il 9

luglio 1979, il 20 luglio 1979, il 5 ottobre 1979 e il 3 ottobre 1980

dal Tribunale di Macerata; e il 28 maggio 1980 dal Tribunale di Roma,

quest'ultima esplicitamente per quanto riguarda gli artt. 10 e 14 della

legge n. 497 del 1974 ed implicitamente per quanto riguardale altre

disposizioni);

c) se il combinato disposto degli artt. 38 regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 (t.u. delle leggi di p.s.), 58 regio decreto 6 maggio

1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi di

p.s.), 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 legge 14 ottobre

1974, n. 497 - laddove non distingue l'ipotesi di chi non abbia mai

denunciato la detenzione di armi da quella di chi, denunciate le armi

presso l'autorità di p.s. del luogo di residenza originaria e di

detenzione delle armi stesse, abbia omesso in buona fede di denunciare

una seconda volta la medesima detenzione presso l'autorità del luogo

ove abbia poi trasferito la residenza stessa - sia in contrasto con

l'art. 3 Cost., per il fatto di sottoporre alla medesima pena due

condotte il cui grado di antigiuridicità sarebbe notevolmente difforme

(ordinanze emesse il 5 maggio 1980 dal Tribunale di Teramo ed il 19

giugno 1980 dal Tribunale di Rovigo).

Poiché l'ordinanza sub a) del Pretore di Montefiascone risulta

motivata puramente e semplicemente per relationem all'ordinanza emessa

il 28 ottobre 1976 dal Tribunale di Rovigo, senza nemmeno aggiungere

una qualche precisazione che consenta di individuare con esattezza i

termini della fattispecie concreta (la premessa in fatto sembrerebbe

far riferimento ad un'ipotesi di residenza immutata, mentre la

fattispecie concreta di cui alla ricordata ordinanza del Tribunale di

Rovigo concerne chiaramente un'ipotesi di trasferimento della

residenza), la relativa questione va dichiarata inammissibile, non

potendo dirsi rispettata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma,

legge 11 marzo 1953, n. 87.

Anche la questione sub c), sollevata dal Tribunale di Teramo e dal

Tribunale di Rovigo (ordinanza del 19 giugno 1980), dev'essere

dichiarata inammissibile nella parte in cui rende oggetto di censura

l'art. 58 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Trattandosi di

regolamento, tale atto non ha la forza di legge richiesta per

l'impugnabilità avanti alla Corte costituzionale dall'art. 134 Cost..

Per il rimanente, le due ordinanze del Tribunale di Teramo e del

Tribunale di Rovigo (19 giugno 1980) vengono a coincidere con le

ordinanze che hanno sollevato la questione sub b), non solo sotto il

profilo formale emergente dal dispositivo, ma anche sotto il profilo

sostanziale, potendosi considerare opinione ormai largamente diffusa

che l'obbligo di rinnovare la denuncia in caso di trasferimento

discenda direttamente dall'art. 38 del t.u. delle leggi di p.s.

3. - In un modo o nell'altro, dunque, le ordinanze di rimessione,

per le quali è possibile scendere ad esaminare nel merito la questione

proposta, concordano nel ritenere che lepene applicabili ai due tipi di

condotta, consistenti l'uno nell'omessa denuncia iniziale della

detenzione di un'arma della quale sia ammessa la detenzione e l'altra

nell'omessa ripetizione della denuncia in caso di trasferimento da una

località all'altra del territorio nazionale, sono le stesse: più

precisamente, allorché l'omessa denuncia riguardi, come nelle

situazioni concrete oggetto dei procedimenti penali a quibus, un'arma

comune da sparo, si applicano le pene di cui agli artt. 2 e 7 legge 2

ottobre 1967, n. 895, nei testi rispettivamente sostituiti dagli artt.

10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Premesso che tale interpretazione è da tempo quella dominante in

giurisprudenza, la questione si concentra nel verificare se siffatta

eguaglianza di trattamento sia davvero priva di ragionevolezza, secondo

quanto si afferma nelle ordinanze di rimessione, così da rendere

arbitraria la scelta operata dal legislatore. Più in particolare, la

questione si traduce nell'accertare se le due fattispecie di omessa

denuncia presentino "un grado di antigiuridicità... notevolmente

difforme" (v. le due ordinanze del Tribunale di Rovigo) nel senso diuna

"ben più lieve gravità" dell'omessa reiterazione di denuncia in caso

di trasferimento rispetto all'omessa denuncia iniziale (v. le quattro

ordinanze del Tribunale di Macerata e l'ordinanza del Tribunale di

Teramo); e, prima ancora, se i connotati obiettivi e subiettivi delle

due condotte omissive siano talmente diversi (v., oltre alle due

ordinanze del Tribunaledi Rovigo ed all'ordinanza del Tribunale di

Teramo, l'ordinanza del Tribunale di Roma) da riverberarsi in modo

sensibile sul rispettivo grado di antigiuridicità.

La questione non è fondata.

Basta esaminare il testo dell'art. 38, primo comma, regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, per tacere dell'art. 58, terzo comma, regio

decreto 6 maggio 1940, n. 635, perché ne emerga chiaramente l'assenza

di differenze sotto il profilo soggettivo: la "buona fede" che le due

ordinanze del Tribunale di Rovigo vorrebbero ravvisare nell'omissione

"di denunciare una seconda volta la medesima detenzione" sottointende

quell'inescusabile ignoranza della legge penale, che rende altrettanto

indifferente ai fini dell'eventuale condanna un'analoga buona fede

nell'omissione della prima denuncia.

Quanto al profilo oggettivo, il precetto risulta formulato in

termini tali che la differenza finisce per essere una sola: quella,

ovvia, che riguarda la "nuova" situazione in presenza della quale

risorge l'obbligo di denunciare ("In caso di trasferimento del detto

materiale da una località all'altra dello Stato", preciserà l'art.

58, terzo comma, cit.). Non può, invero, parlarsi di un'ulteriore ed

autonoma differenza a propositodella "località" dove la nuova denuncia

dev'essere effettuata: benché l'art. 58, terzo comma, cit. faccia

specifico riferimento alla "località dove il materiale stesso è stato

trasportato", tale indicazione altro non rappresenta che un corollario

dell'analoga indicazione contenuta nell'art. 38, primo comma, cit., con

riferimento "all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo

manchi, al comando dei carabinieri". In altre parole, il legislatore

vuole che la denuncia sia sempre effettuata nel luogo dell'attuale

detenzione, si tratti della detenzione iniziale o di un successivo

trasferimento. La precisazione fornita in proposito dall'art. 58, terzo

comma, cit. potrebbe considerarsi pleonastica, se non fosse che, grazie

ad essa, si è tolto di mezzo ogni dubbio circa la necessità di una

denuncia (anche o solo) presso l'ufficio destinatario della denuncia

precedente, risolvendolo negativamente.

5. - Queste considerazioni, oltre a dimostrare che nelle ipotesi

raffrontate "le condizioni obiettive e subiettive" non sono così

"evidentemente", "essenzialmente" o "radicalmente" diverse come

pretenderebbero le ordinanze del Tribunale di Rovigo, del Tribunale di

Teramo e del Tribunale di Roma, fanno risaltare in termini di non

difformità l'effettivaratio della duplice previsione criminosa in

esame.

Proprio sottolineando la rilevanza che assume per il legislatore il

luogo in cui l'arma è detenuta, l'Avvocatura Generale dello Stato, nei

vari atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

coglie la suddetta ratio nei "motivi diordine pubblico" per cui

"interessa conoscere, con l'immediatezza imposta dall'importanza della

notizia, sia chi è il detentore dell'arma sia il luogo nel quale

l'arma è detenuta, da parte dell'autorità di p.s.", e ciò in

funzione della "necessità di intervenire tempestivamente là dove le

circostanze lo richiedano".

Al rilievo, formulato dalle quattro ordinanze del Tribunale di

Macerata nel senso che il luogo di trasferimento dell'arma, in caso di

trasferimento della residenza di chi già ne abbia inizialmente

denunciata la detenzione, "può essere di regola accertato attraverso

gli uffici anagrafici", si potrebbe rispondere con l'Avvocatura dello

Stato che questo accertamento ex o officio presupporrebbe

"un'Amministrazione pubblica ottimamente funzionante", cioè "una

Amministrazione ideale, che, allo stato, non sembra trovare pieno

riscontro nella realtà". Pertanto, il trasferimento dell'arma, non

accompagnato da un obbligo di contemporanea denuncia penalmente

sanzionato, potrebbe diventare un sin troppo comodo mezzo di

occultamento. Se è pur vero che i giudici a quibus non si dolgono del

fatto che l'omissione della "nuova" denunciasia penalmente sanzionata,

bensì soltanto del fatto che la sanzione risulti la stessa

dell'omissione di denuncia iniziale, è altrettanto vero che, non

essendo stata indicata nelle ordinanze di rimessione alcuna norma in

grado di fungere da tertium comparationis (parametro da cui un giudizio

di eguaglianza ben impostato non dovrebbe mai prescindere), l'eventuale

fondatezza della questione comporterebbe, in queste condizioni,

l'illegittimità della stessa attuale previsione di un obbligo di nuova

denuncia.

6. - La ratio di controllo insita nella normativa denunciata, tanto

maggiormente apprezzabile in un contesto storico travagliato dal sempre

più conturbante dilagare di armi, munizioni e materie esplodenti (è

questo il materiale cui si richiama, in generale, il dettato dell'art.

38, primo comma, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), trova una

puntuale riconferma nel terzo ed ultimo comma dell'art. 38 cit., per il

quale "L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando

lo ritenga necessario, verifiche di controllo... e prescrivere quelle

misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine

pubblico".

Anche in vista dell'esercizio di altri poteri, come quelli previsti

negli artt. 39 e 40 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di altri

controlli, come quello più recentemente previsto dall'art. 10, sesto

comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, rappresenta, dunque, un'esigenza

irrinunciabile che l'autorità locale di polizia sia posta in grado di

conoscere quali e quantearmi si trovano nel territorio di propria

competenza, i luoghi della rispettiva detenzione ed i nominativi dei

rispettivi detentori. Del resto, solo un controllo locale, periferico e

capillare, può rivelarsi efficace, almeno in via di principio.

Una volta esclusa, in base alla necessità di avere a disposizione

strumenti effettivi di controllo in tema di armi, munizioni e materie

esplodenti, l'irrazionalità della normativa esaminata, non può non

riconoscersi che questa rientra pienamente negli ambiti di quella

discrezionalità legislativa nella determinazione delle pene non

sindacabile in sede di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza

emessa il 27 settembre 1978 dal Pretore di Montefiascone;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle

ordinanze emesse il 5 maggio 1980 dal Tribunale di Teramo e il giugno

1980 dal Tribunale di Rovigo;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 2 e 7 della

legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n.

497, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle

ordinanze emesse il 28 ottobre 1976 e il 19 giugno 1980 dal Tribunale

di Rovigo, il 20 luglio 1979, il 9 luglio 1979, il 5 ottobre 1979 ed il

3 ottobre 1980 dal Tribunale di Macerata, il 5 maggio 1980 dal

Tribunale di Teramo ed il 28 maggio 1980 dal Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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