Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e

7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo

delle armi), sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre

1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1982 dal Tribunale di Modena nel

procedimento penale a carico di Conti Pietro, iscritta al n. 446 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 301 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1983 dal Tribunale di Prato nel

procedimento penale a carico di Schifitto Salvatore, iscritta al n.

1030 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Modena, con ordinanza del 25 ottobre

1982, e il Tribunale di Prato, con ordinanza del 6 ottobre 1983, hanno

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,

sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,

nella parte in cui, per i reati di detenzione di armi comuni da sparo,

non distinguono l'ipotesi di chi non abbia mai denunciato la detenzione

di tali armi da quella di chi, denunciata la detenzione stessa presso

l'autorità di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del

luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel

luogo di nuova residenza;

considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n.

237 del 1982, n. 34 del 1983 e n. 36 del 1984 e che nell'ordinanza di

rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,

sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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