Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 38

del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 (testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza), 58 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per

l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7

della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle

armi), 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro

la criminalità), promossi con ordinanze emesse il 29 settembre 1982,

il 7 ottobre 1982, il 16 giugno 1981, il 1 dicembre 1982, il 2 dicembre

1980, il 30 marzo 1982, il 20 gennaio 1983, il 5 maggio 1981, l'11

maggio 1981, il 5 maggio 1981 e il 14 febbraio 1983 dai Tribunali di

Livorno, Mantova, Vasto (n. 4), Enna, Bassano del Grappa, Bologna (n.

2) e Trento, iscritte ai nn. 775 e 937 del registro ordinanze 1982; ai

nn. 21, 22, 162, 163, 182, 190, 231, 232 e 237 del registro ordinanze

1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88,

135, 149, 163, 198, 212 e 225 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Vasto, con quattro ordinanze emesse il

2 dicembre 1980 (r.o. 162/1983), il 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), il

16 giugno 1981 (r.o. 21/1983) e il 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), il

Tribunale di Bologna, con due ordinanze emesse il 5 maggio 1981 (r.o.

232/1983) e l'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), il Tribunale di Mantova,

con ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982), il Tribunale di

Livorno, con ordinanza emessa il 29 settembre 1982 (r.o. 775/1982), il

Tribunale di Enna, con ordinanza emessa il 1 dicembre 1982 (r.o.

22/1983), il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza emessa il

20 gennaio 1983 (r.o. 182/1983), e il Tribunale di Trento, con

ordinanza emessa il 14 febbraio 1983 (r.o. 237/1983), hanno sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 58 del regio

decreto 6 maggio 1940, n. 635, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n.

895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (indicati talvolta nel

loro complesso, altre volte in combinazioni differenziate), nella parte

in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi non

abbia mai denunciato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo a

quella di chi, denunciata la detenzione di una determinata arma presso

l'autorità di pubblica sicurezza o di comando dei carabinieri del

luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel

luogo di nuova residenza;

ritenuto che i giudizi, concernendo identiche questioni, possono

essere riuniti;

considerato che tre ordinanze di rimessione - precisamente, quelle

emesse dal Tribunale di Livorno (r.o. 775/1982), dal Tribunale di

Bassano del Grappa (r.o. 182/1983) e dal Tribunale di Bologna l'11

maggio 1981 (r.o. 231/1983) - non adducono alcuna motivazione in ordine

alla rilevanza delle proposte questioni, né contengono il minimo

riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo il precetto

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al

giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e

motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299,298,

281,259,258 e 257 del 1983);

che sulle denunce di illegittimità costituzionale oggetto delle

restanti ordinanze la Corte si è già pronunciata con la sentenza n.

166 del 19 ottobre 1982 - la quale ha dichiarato inammissibile la

questione di legittimità dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940,

n. 635, e non fondata la questione di legittimità degli artt. 38 del

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967,

n. 895, e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 - e che nelle

ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre

1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna

con ordinanza dell'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), dal Tribunale di

Livorno con ordinanza del 29 settembre 1982 (r.o. 775/1982) e dal

Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza del 20 gennaio 1983 (r.o.

182/1983);

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio

1940, n. 635, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o.

232/1983) e dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982

(r.o. 937/1982);

3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della

legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Vasto con ordinanze del 2 dicembre

1980 (r.o. 162/1983), del 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), del 16 giugno

1981 (r.o. 21/1983) e del 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), dal Tribunale

di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983), dal

Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982),

dal Tribunale di Enna con ordinanza del 1 dicembre 1982 (r.o. 22/1983,

e dal Tribunale di Trento con ordinanza del 14 febbraio 1983 (r.o.

237/1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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