Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 2010 al 27 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo". Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

  • a)ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimita' del termine apposto al contratto;
  • b)al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
  • c)al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
  • d)all'azione di nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
  • a)ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
  • b)ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
  • c)alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
  • d)in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e' ridotto alla meta'. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 9 novembre 2010 al 27 febbraio 2011

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 32, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15429/2026

    20 maggio 2026

    L'indennità risarcitoria di cui all'art 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, ratione temporis vigente, esaurisce i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto dell'indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, egli ha diritto a essere regolarmente retribuito e al computo unitario di tali periodi ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità, non potendo la liquidazione del "danno comunitario" limitare il diritto alle differenze retributive, che discende dal principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato con un ente pubblico non economico, anche se affetto da nullità perché vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un caso di reiterazione di contratti di lavoro autonomo dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato, aveva riconosciuto al lavoratore le differenze retributive maturate, in relazione al corretto inquadramento giuridico, ex art. 2126 c.c.).

    Art. 32 · Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 28 jobs act · Art. 2126 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 202 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 5538/2026

    11 marzo 2026

    In tema di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la liquidazione del danno deve uniformarsi ai criteri di cui allo ius superveniens rappresentato dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 2024 (conv. con modif. dalla l. n. 166 del 2024), il quale non ha circoscritto l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che continua, quindi, a riferirsi anche alla Regione Sicilia, alla stregua della giurisprudenza costituzionale secondo cui la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro.

    Art. 32 · Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 117 cost. · Art. 28 jobs act

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 292 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 203/2026

    4 gennaio 2026

    In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità di cui all'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, la nullità derivante dal disposto del comma 5-quater della medesima disposizione determina - ad integrazione della disciplina generale di cui agli artt. 30 ss. del d. lgs. n. 81 del 2015 - l'imputazione dei rapporti alla P.A. utilizzatrice e, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la trasformazione a tempo indeterminato, costituisce il presupposto per il risarcimento del danno c.d. eurounitario (da liquidare in via presuntiva secondo i parametri di cui all'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2015 o, quando applicabile, all'art. 36, comma 5, seconda parte, del d. lgs n 165 del 2001, introdotto dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. dalla l. n. 166 del 2024), mostrandosi tale disciplina conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.

    Art. 32 · Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 28 jobs act

    Rassegna di gennaio 2026, p. 86 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27634/2025

    16 ottobre 2025

    In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13, sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente), per trarne una nozione di "danno comunitario" presunto, avente valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, mentre per il secondo agevola l'onere probatorio del danno subito.

    Art. 32 · Art. 36 TU pubblico impiego

    Rassegna di ottobre 2025, p. 125 ↗

Tutte le 24 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 212/2020

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 2020

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi a…

    Art. 6 Licenziamenti individuali · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 669-bis c.p.c. · Art. 669-ter c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 155/2024

    Questione inammissibile
    30 luglio 2024

    Il divieto di ripetizione sotto qualunque profilo del processo di cognizione già esaurito davanti al giudice dell’opposizione all’esecuzione, impedendo al giudice a quo di applicare le norme denunciate, determina l’irrilevanza delle questioni sollevate che attengano al processo di cognizione. (Precedente: S. 18/1978 - mass. 14416).Nella fase dell’esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione. (Precedenti S. 208/1987 - mass. 4339; S. 18/1978 - mass. 14416; O. 574/2000 - mass. 25993; O. 14/2000 - mass. 25112; O. 143/1999 - mass. 24622; O. 437/1997).(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, e, in via subordinata, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non contemplano la possibilità per il lavoratore precario, che non intenda accettare la riammissione in servizio all’esito dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto, di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra, atteso che la questione dell’ambito di estensione della tutela indennitaria del lavoratore a termine non rileva nel giudizio a quo, di opposizione a precetto).

    Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 3 cost. · Art. 615 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 226/2014

    Questione infondata
    25 luglio 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla clausola 8.3 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE - dell'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, il quale limita l'ammontare del risarcimento del danno dovuto al lavoratore a seguito della illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, fissandolo nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e disponendo che esso ristora per intero il pregiudizio subìto, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo intercorrente fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Le disposizioni censurate esulano dall'ambito di applicazione della menzionata clausola 8.3, che prevede il divieto di reformatio in peius rispetto al regime previgente, poiché non sono collegate all'attuazione dell'accordo quadro, ma mirano a scopi distinti. La finalità perseguita con l'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, infatti, come chiarito nella sentenza n. 303 del 2011 poi sostanzialmente recepita con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, non era quella di recepire ed attuare l'accordo quadro in materia di contratto a tempo determinato, bensì quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, imponendo un meccanismo semplificato e di più rapida definizione di liquidazione del danno a fronte della illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro. - Sui diversi compiti spettanti al giudice comune nel valutare la compatibilità comunitaria della normativa censurata a seconda che la disposizione comunitaria sia direttamente efficace o priva di afficacia diretta, v. le sentenze nn. 75/2012, 28/2010, 227/2010 e 284/2007 nonché l'ordinanza n. 207/2013. - Sulla natura della clausola 8.3 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato quale norma non direttamente produttiva di effetti nell'ordinamento interno, v. le sentenze della Corte di giustizia 24 giugno 2010, C-98/09, Sorge, punto 50 e 23 aprile 2009, C-378/07, Angelidaki ed altri, punti 209-211. - Sulla ratio dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, v. la sentenza n. 303/2011.

    Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 11 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari