Titolo I – Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive
- Art. 1 — Istituzione dell'imposta
- Art. 2 — Presupposto dell'imposta
- Art. 3 — Soggetti passivi
- Art. 4 — Base imponibile
- Art. 5 — Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali
- Art. 5-bis — Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali
- Art. 6 — Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari
- Art. 7 — Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione
- Art. 8 — Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)
- Art. 9 — Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo
- Art. 10 — Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)
- Art. 10-bis — Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis
- Art. 11 — Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta
- Art. 11-bis — Variazioni fiscali del valore della produzione netta
- Art. 12 — Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti
- Art. 13 — Disposizioni concernenti il GEIE
- Art. 14 — Periodo di imposta
- Art. 15 — Spettanza dell'imposta
- Art. 16 — Determinazione dell'imposta
- Art. 17 — Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti
- Art. 18 — Agevolazioni per nuove iniziative produttive
- Art. 19 — Dichiarazione dei soggetti passivi
- Art. 20 — Obblighi contabili
- Art. 21 — Domicilio dei soggetti passivi
- Art. 22 — Giurisdizione sulle controversie
- Art. 23 — Accesso alle informazioni
- Art. 24 — Poteri delle regioni
- Art. 25 — Disciplina temporanea
- Art. 26 — Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta
- Art. 27 — Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta
- Art. 28 — Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive
- Art. 29 — Finanziamento delle città metropolitane
- Art. 30 — Riscossione dell'imposta e versamento in acconto
- Art. 31 — Primo acconto di imposta
- Art. 32 — Violazioni relative alla dichiarazione
- Art. 33 — Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
- Art. 34 — Ritardato o omesso versamento dell'imposta
- Art. 35 — Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
- Art. 36 — Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi
- Art. 37 — Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare
- Art. 38 — Determinazione del Fondo sanitario nazionale
- Art. 39 — Ripartizione del Fondo sanitario nazionale
- Art. 40 — Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef
- Art. 41 — Determinazione delle eccedenze
- Art. 42 — Versamento delle eccedenze
- Art. 43 — Riferimenti sistematici
- Art. 44 — Adeguamento dei trattati internazionali
- Art. 45 — Disposizioni transitorie