E' attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attivita'. E' altresi' attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota e' determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa e' stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalita' di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalita' di attribuzione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1999

    Questione infondata
    22 aprile 1999

    Nell'ambito delle questioni proposte dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP - che anzitutto prevedono (artt. 24, comma 6, 25 e 30) per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, con il rinvio degli effetti delle leggi regionali di attuazione della disciplina contenuta al riguardo nel decreto, l'applicabilità, anche riguardo all'IRAP, delle norme statali, in tema di controllo, accertamento e riscossione, relative alle imposte sui redditi - vanno anche respinte le censure mosse, in particolare, all'art. 26. La riserva allo Stato, per il suddetto periodo transitorio, di una quota del gettito dell'IRAP, prevista dal primo comma di tale articolo, a compensazione dei costi di gestione del tributo, non contrasta - contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente .- con l'art. 8 delle Norme di attuazione statutaria emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1078 - secondo il quale la Regione siciliana si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia tributaria, degli uffici periferici dell'amministrazione statale - non essendo fondato il timore, espresso dalla ricorrente, che ciò possa comportare un duplice esborso a carico della Regione per la stessa attività svolta dagli uffici statali, già incaricati dell'attività di applicazione degli altri tributi erariali il cui gettito spetta alla Regione. La gestione del nuovo tributo comporta infatti per lo Stato nuovi oneri organizzativi, che ben possono giustificare un compenso commisurato alla quota del gettito: mentre la contemporanea abolizione di altri tributi comporterà, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il venir meno dei rimborsi commisurati all'ammontare delle entrate soppresse già di spettanza della Regione. Nemmeno contrasta con le norme di attuazione e statutarie la previsione dell'art. 26, comma 2, del decreto, ma già contemplata dall'art. 3, comma 144, lett. o), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di una riserva allo Stato, per i primi due esercizi, di una quota del gettito IRAP a compensazione della perdita del gettito della cessata imposta sul patrimonio netto delle imprese. È infatti lo stesso art. 2, primo comma, delle citate norme di attuazione, che prevede la possibilità per la legge dallo Stato di riservare all'erario nuove entrate tributarie destinate a soddisfare finalità, contingenti o continuative, dallo Stato specificate nella stessa legge, e tra queste finalità ben può ritenersi compresa quella, chiaramente espressa nel decreto impugnato e ancor prima nella legge di delega, di mantenere, nella fase di transizione, gli equilibri finanziari altrimenti alterati dal venir meno di un tributo, come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il cui gettito, pur trattandosi di un'imposta istituita con carattere di temporaneità, e quindi, più che abolita, non confermata, era anch'esso già riservato allo Stato. - Riguardo ad altre norme del decreto relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP, v., in particolare, la precedente massima F. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 15 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art26 · fonte del testo

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