Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilita' speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita' di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo vigente dal 23 dicembre 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/1999

    Questione infondata
    22 aprile 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti dell'art. 40 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la istituzione di conti presso le tesorerie statali per il versamento delle somme riscosse a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF, e il loro riversamento a favore dello Stato, dei Comuni, delle Province, del Fondo sanitario nazionale, e solo per la parte residua alla Regione. È da escludersi infatti che tale articolo dia luogo a violazione della autonomia finanziaria della Regione, in quanto esso si limita a fissare semplicemente le modalità tecnico-contabili dirette a dare applicazione alle previsioni di legge circa l'attribuzione e il riparto del gettito delle nuove imposte: modalità che non possono che far capo ad una disciplina uniforme, posto che non solo il gettito va attribuito alle singole Regioni secondo i criteri e le regole stabiliti dall'art. 4, ma inoltre, nella fase transitoria, il gettito, in particolare dell'IRAP, è ripartito fra diversi enti e diverse destinazioni, secondo le altre previsioni del decreto (artt. 26, 38, 41 e 42). Senza dire che, in ogni caso, le modalità di riversamento delle somme in questione sono stabilite dal Ministro sentita la conferenza Stato-Regioni (com'è logico, trattandosi di modalità che interessano tutte le Regioni e i loro rapporti con lo Stato). - V. la precedente massima H. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 15 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art40 · fonte del testo

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