[1]Nella determinazione della base imponibile:

  • a)sono ammessi in deduzione:
  • 1)in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 71
  • 1-bis)le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali consorzi; (51)
  • 2)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122; (71)
  • 3)NUMERO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145;
  • 4)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122; (71)
  • 5)per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; 71
  • b)non sono ammessi in deduzione:
  • 1)NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35)
  • 2)i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 35
  • 3)i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
  • 4)i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
  • 5)gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
  • 6)NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (33) 1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale. (45) Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35) COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35) COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (35) Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)

[2]ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

  • a)euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
  • b)euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
  • c)euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
  • d)euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
  • d-bis)per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250. 42 52 4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.35 71 4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. 12 NUMERO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122. 71 COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. 71 Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. 71 ((4-novies)). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. 81
Gli interventi su questo articolo(12)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176

6

Il D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le modifiche di cui alle lettere 0a) e a) "si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data."

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

8

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[...]."

L. 23 dicembre 2000, n. 388

12

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

L. 30 dicembre 2004, n. 311

24

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 348) che " Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea."

D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247

28

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247, ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004."

L. 24 dicembre 2007, n. 244

35

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007."

L. 24 dicembre 2012, n. 228

42

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 485) che "Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome".

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

45

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 5, comma 14) che "La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154".

L. 23 dicembre 2014, n. 190

47

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 20) che la presente modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 25) che "La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

L. 28 dicembre 2015, n. 208

52

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 124) che la modifica di cui alla lettera d-bis), comma 4-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 989) che "Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".

D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122

71

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte".

D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88

81

Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024".

Testo vigente dal 23 maggio 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3918/2026

    22 febbraio 2026

    In tema di IRAP, l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 (vigente ratione temporis) - secondo il quale i contributi erogati a norma di legge non concorrono alla determinazione della base imponibile quando sono correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione - esclude l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo e un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione del contribuente di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale.

    Art. 11

    Rassegna di febbraio 2026, p. 137 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20921/2025

    23 luglio 2025

    In tema di cc.dd. aiuti "de minimis", se il beneficio non può essere ottenuto al momento della sua concessione per superamento della soglia, il divieto di aiuti di stato, che involge l'intera somma, riacquista pieno vigore, con conseguente necessità di recupero integrale della stessa, applicandosi detta regola anche alla deduzione a fini Irap prevista dall'art. 11, comma 1, n. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, non potendo nemmeno ritenersi spettante, in caso di superamento della soglia, la diversa e minore deduzione di cui all'art. 11 cit., comma 1, n. 2, ratione temporis vigente, in ragione del criterio di alternatività tra le diverse deduzioni espressamente prevista dalla normativa, che presuppone una scelta da parte del contribuente.

    Art. 11

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 376 ↗

Tutte le 27 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 242/2007

    Questione inammissibile
    26 giugno 2007

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c ), 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione e alla luce della sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, in quanto l'interpretazione delle norme censurate, secondo cui solo l'assenza di organizzazione escluderebbe il presupposto dell'IRAP, non sarebbe sufficiente ad enucleare una base certa e definita per giungere a stabilire in concreto la sussistenza dei presupposti del tributo. Infatti, il giudice a quo , chiedendo: a) l'annullamento delle disposizioni censurate rispetto a coloro che svolgono lavoro autonomo, perché solo il legislatore potrà individuare con chiarezza il presupposto dell'imposta per i professionisti; b) la dichiarazione di illegittimità delle stesse disposizioni nella parte in cui assoggettano all'IRAP anche gli esercenti arti e professioni che svolgano abitualmente la propria attività in forma individuale ed in modo autonomo, purché non difetti in maniera assoluta la organizzazione di capitali e di lavoro, e, quindi, nella parte in cui non escludono il presupposto dell'imposta in assenza di dipendenti e collaboratori e in presenza di modesti beni strumentali, formula due diverse richieste, incompatibili tra loro, senza porle in rapporto di graduazione e subordinazione.

    Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 8 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 103/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 36, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Infatti l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - già sottoposta al vaglio di costituzionalità - è stata riconosciuta non irragionevole e conforme al principio di capacità contributiva (in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale); conforme ai principî di eguaglianza (sia rispetto alle diverse attività autonome: imprenditoriale e professionale, sia rispetto al lavoro dipendente); nonché inquadrata nella fiscalità generale (escludendosi ogni indebita correlazione con la soppressione dei contributi per il servizio sanitario nazionale). - Cfr. precedenti, citate sentenza n. 156/2001 e ordinanza n. 286/2001. - Sul principio di capacità contributiva, v. citate sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985.

    Art. 45 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 23 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 286/2001

    Questione infondata
    23 luglio 2001

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, là dove, in tema di IRAP, non consentono di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per interessi passivi - così discriminando i lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 TUIR rispetto agli imprenditori, ai lavoratori dipendenti, agli altri lavoratori autonomi; non consentono di dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi; porrebbero a carico di una sola categoria di contribuenti l'onere della contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, alla luce della costante giurisprudenza della Corte secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite dell'arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale, le norme censurate appaiono pienamente conformi ai principi di eguaglianza e capacità contributiva nonché inserite nel quadro della fiscalità generale. - Questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 156/2001. M.F.

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

24 versioni dal 1997

1997oggi
  1. 23 maggio 2026 — oggiin vigoreper 5 mesi
  2. 28 marzo 2026 — 23 maggio 2026per un mese
  3. 20 agosto 2022 — 28 marzo 2026per 4 anni
  4. 22 giugno 2022 — 20 agosto 2022per un mese
  5. 1 gennaio 2019 — 22 giugno 2022per 3 anni
  6. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2019per 3 anni
  7. 26 marzo 2015 — 1 gennaio 2016per 9 mesi
  8. 1 gennaio 2015 — 26 marzo 2015per 3 mesi
  9. 21 agosto 2014 — 1 gennaio 2015per 4 mesi
  10. 1 gennaio 2014 — 21 agosto 2014per 8 mesi
  11. 1 gennaio 2013 — 1 gennaio 2014per un anno
  12. 28 dicembre 2011 — 1 gennaio 2013per un anno
  13. 1 gennaio 2008 — 28 dicembre 2011per 4 anni
  14. 18 agosto 2007 — 1 gennaio 2008per 5 mesi
  15. 1 gennaio 2007 — 18 agosto 2007per 8 mesi
  16. 2 dicembre 2005 — 1 gennaio 2007per un anno
  17. 15 maggio 2005 — 2 dicembre 2005per 7 mesi
  18. 1 gennaio 2005 — 15 maggio 2005per 4 mesi
  19. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2005per 2 anni
  20. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2003per 2 anni
  21. 15 gennaio 2000 — 1 gennaio 2001per 12 mesi
  22. 2 luglio 1999 — 15 gennaio 2000per 7 mesi
  23. 26 maggio 1998 — 2 luglio 1999per un anno
  24. 23 dicembre 1997 — 26 maggio 1998testo originarioper 5 mesi

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2026 al 23 maggio 2026. 2 parole aggiunte.

… di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. aggiunto: 4-novies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari