Soggetti passivi dell'imposta coloro che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'articolo Pertanto sono soggetti all'imposta sono:

  • a)le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • b)le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico; 70
  • c)le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico; 70
  • d)LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208; (52)
  • e)gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
  • e-bis)le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale; 8 2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
  • a)gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile; (34) b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
  • c)i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13;
  • c-bis)i soggetti che esercitano una attivita' agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonche' le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 52
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

8

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[...]."

38

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 69) che la modifica alla lettera a) del comma 1 del presente articolo esplica effetto a partire dal 1° luglio 2011.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

52

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".

L. 30 dicembre 20231, n. 234

70

La L. 30 dicembre 20231, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non e' dovuta dalle persone fisiche esercenti attivita' commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997".

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 29 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 242/2007

    Questione inammissibile
    26 giugno 2007

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c ), 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione e alla luce della sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, in quanto l'interpretazione delle norme censurate, secondo cui solo l'assenza di organizzazione escluderebbe il presupposto dell'IRAP, non sarebbe sufficiente ad enucleare una base certa e definita per giungere a stabilire in concreto la sussistenza dei presupposti del tributo. Infatti, il giudice a quo , chiedendo: a) l'annullamento delle disposizioni censurate rispetto a coloro che svolgono lavoro autonomo, perché solo il legislatore potrà individuare con chiarezza il presupposto dell'imposta per i professionisti; b) la dichiarazione di illegittimità delle stesse disposizioni nella parte in cui assoggettano all'IRAP anche gli esercenti arti e professioni che svolgano abitualmente la propria attività in forma individuale ed in modo autonomo, purché non difetti in maniera assoluta la organizzazione di capitali e di lavoro, e, quindi, nella parte in cui non escludono il presupposto dell'imposta in assenza di dipendenti e collaboratori e in presenza di modesti beni strumentali, formula due diverse richieste, incompatibili tra loro, senza porle in rapporto di graduazione e subordinazione.

    Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 8 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 227/2005

    Questione infondata
    8 giugno 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui assoggetta all'imposta regionale sulle attività produttive le società di persone che operano con il solo lavoro dei soci, pur in mancanza di qualsiasi elemento organizzativo, per l’asserita lesione del principio di uguaglianza rispetto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono invece compresi tra i soggetti passivi dell'imposta stessa. Le categorie poste a confronto, infatti, sono all'evidenza prive del carattere di omogeneità necessario ai fini di una comparazione da effettuarsi con riferimento al principio di eguaglianza.

    Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 426/2002

    Questione infondata
    18 ottobre 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione - concernenti il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare: l'art. 3, comma 1, lettera c), il quale assoggetta all'imposta, così come gli imprenditori, anche i liberi professionisti; l'art. 8, che determina il valore della produzione netta ai fini della base imponibile e l'art. 16, che determina l'aliquota nella misura invariabile del 4,25% sia per gli imprenditori che per i professionisti. Le questioni riguardanti gli artt. 3, comma 1, lettera c), e 8, sono in tutto identiche a precedenti già dichiarate non fondate e manifestamente infondate e, del resto, l'assunto del giudice 'a quò, secondo cui l'onere derivante dall'IRAP sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello derivante da tributi e contributi soppressi è del tutto indimostrato e formulato in via dubitativa. Riguardo, poi, alle censure riferite all'art. 16, la sottoposizione di tutti i soggetti passivi alla medesima aliquota non contrasta né con il principio di eguaglianza né con quello di capacità contributiva essendo identica, in relazione alla nuova ricchezza prodotta, l'idoneità dei soggetti stessi alla contribuzione, mentre, l'asserita violazione dell'art. 76 della Costituzione, a proposito della misura dell'aliquota medesima, è, ancora una volta, del tutto apodittica ed indimostrata e non tiene conto, in ogni caso, di quella inizialmente fissata dall'art. 3, comma 144, lettera e), della legge n. 662 del 1996. - V. la sentenza n. 156/2001 e le ordinanze n. 103/2002 e n. 286/2001, citate quali precedenti già decisi, nonché le sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985, richiamate a proposito della discrezionalità del legislatore di determinare gli indici della capacità contributiva del soggetto all'obbligazione di imposta.

    Art. 1 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 20231, n. 234

    La L. 30 dicembre 20231, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non e' dovuta dalle persone fisiche esercenti attivita' commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art3 · fonte del testo

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