L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della regione. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu' regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione ((...)) proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici ((...)), ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo e' domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attivita' esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale. 8 52 Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Statoregioni".

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

8

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[...]."

L. 28 dicembre 2015, n. 208

52

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 242/2007

    Questione inammissibile
    26 giugno 2007

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c ), 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione e alla luce della sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, in quanto l'interpretazione delle norme censurate, secondo cui solo l'assenza di organizzazione escluderebbe il presupposto dell'IRAP, non sarebbe sufficiente ad enucleare una base certa e definita per giungere a stabilire in concreto la sussistenza dei presupposti del tributo. Infatti, il giudice a quo , chiedendo: a) l'annullamento delle disposizioni censurate rispetto a coloro che svolgono lavoro autonomo, perché solo il legislatore potrà individuare con chiarezza il presupposto dell'imposta per i professionisti; b) la dichiarazione di illegittimità delle stesse disposizioni nella parte in cui assoggettano all'IRAP anche gli esercenti arti e professioni che svolgano abitualmente la propria attività in forma individuale ed in modo autonomo, purché non difetti in maniera assoluta la organizzazione di capitali e di lavoro, e, quindi, nella parte in cui non escludono il presupposto dell'imposta in assenza di dipendenti e collaboratori e in presenza di modesti beni strumentali, formula due diverse richieste, incompatibili tra loro, senza porle in rapporto di graduazione e subordinazione.

    Art. 2 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 4 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 8 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 103/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 36, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Infatti l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - già sottoposta al vaglio di costituzionalità - è stata riconosciuta non irragionevole e conforme al principio di capacità contributiva (in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale); conforme ai principî di eguaglianza (sia rispetto alle diverse attività autonome: imprenditoriale e professionale, sia rispetto al lavoro dipendente); nonché inquadrata nella fiscalità generale (escludendosi ogni indebita correlazione con la soppressione dei contributi per il servizio sanitario nazionale). - Cfr. precedenti, citate sentenza n. 156/2001 e ordinanza n. 286/2001. - Sul principio di capacità contributiva, v. citate sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985.

    Art. 45 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 23 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 286/2001

    Questione infondata
    23 luglio 2001

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, là dove, in tema di IRAP, non consentono di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per interessi passivi - così discriminando i lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 TUIR rispetto agli imprenditori, ai lavoratori dipendenti, agli altri lavoratori autonomi; non consentono di dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi; porrebbero a carico di una sola categoria di contribuenti l'onere della contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, alla luce della costante giurisprudenza della Corte secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite dell'arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale, le norme censurate appaiono pienamente conformi ai principi di eguaglianza e capacità contributiva nonché inserite nel quadro della fiscalità generale. - Questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 156/2001. M.F.

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 1 gennaio 2016. 8 parole tolte.

… finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione tolto: e le imprese agricoleaggiunto: ... proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici tolto: e all'estensione dei terreniaggiunto: ..., ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art4 · fonte del testo

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