[1]Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

  • a)margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
  • b)ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
  • c)altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;
  • c-bis)rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. 49 58 Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 58 Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis. 78 I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5. (A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da societa' o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare). 79 Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
  • a)interessi netti;
  • b)risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
  • c)costi per servizi di produzione di banconote;
  • d)risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
  • e)ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;
  • f)spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per le societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. 52 56 9.Per le societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 35 58

[2]50 83

Gli interventi su questo articolo(13)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506

8

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[...]."

D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191

22

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo "si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;[...]."

23

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191,come modificato dal D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 ha disposto (con l' art. 2, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo " si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."

L. 24 dicembre 2007, n. 244

35

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007."

L. 27 dicembre 2013, n. 147

43

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 159) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

49

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto: - (con l'art. 16, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; - (con l'art. 16, comma 8) che "In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 9"; - (con l'art. 16, comma 10) che "Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9".

50

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

52

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 69) che "Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016".

L. 27 dicembre 2017, n. 205

56

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 86) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

58

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 9) che "Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purche' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018".

D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

78

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025".

L. 30 dicembre 2025, n. 199

79

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 47) che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, puo' essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

83

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 375, comma 1, lettera i)) che il presente articolo "si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123". Ha inoltre disposto (con l'art. 377, comma 1) che la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Testo vigente dal 4 luglio 2026

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 12/2022

    Questione infondata
    20 gennaio 2022

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui prevede che, per le banche e gli altri enti e società finanziari, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata, tra l'altro, dal margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi, anziché dal margine d'intermediazione computato per intero, con riguardo esclusivo ai dividendi derivanti dalle attività finanziarie detenute per la negoziazione. I presupposti interpretativi dai quali muove il rimettente, secondo il quale l'IRAP avrebbe a oggetto il solo valore prodotto dalla "attività caratteristica" dell'impresa, che per le banche e gli altri enti e società finanziarie sarebbe quella di negoziazione titoli, hanno carattere meramente assertivo e immotivato, essendo basati altresì su un'incompleta e inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

    Art. 6 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 21/2005

    Questione infondata
    19 gennaio 2005

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (disciplinanti la determinazione del valore della produzione netta, rispettivamente, delle banche e degli altri enti e società finanziari, da un lato, e delle imprese di assicurazione, dall'altro), per asserita violazione degli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sia per la formale mancanza, nell’ordinanza di rimessione, di una motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza specificamente riferita a tali articoli, sia per la sostanziale estraneità delle norme impugnate alle censure sollevate dalla rimettente.

    Art. 6 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 7 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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  4. 12 gennaio 2019 — 20 dicembre 2025per 7 anni
  5. 1 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  6. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2018per 2 anni
  7. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2016per 3 mesi
  8. 27 giugno 2015 — 7 ottobre 2015per 3 mesi
  9. 1 gennaio 2014 — 27 giugno 2015per un anno
  10. 22 agosto 2008 — 1 gennaio 2014per 5 anni
  11. 1 gennaio 2008 — 22 agosto 2008per 8 mesi
  12. 18 agosto 2007 — 1 gennaio 2008per 5 mesi
  13. 29 novembre 2004 — 18 agosto 2007per 3 anni
  14. 1 agosto 2004 — 29 novembre 2004per 4 mesi
  15. 15 gennaio 2000 — 1 agosto 2004per 5 anni
  16. 26 maggio 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  17. 23 dicembre 1997 — 26 maggio 1998testo originarioper 5 mesi

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2026 al 4 luglio 2026. .

… e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5. aggiunto: (A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente … netta della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontareaggiunto: ). Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

    Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 ha disposto (con l'art. 375, comma 1, lettera i)) che il presente articolo "si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123". Ha inoltre disposto (con l'art. 377, comma 1) che la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art6 · fonte del testo

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