((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 52 Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. 7 Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione. Per i soggetti che esercitano la propria attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in detrazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1999, n. 488

7

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 6, comma 18) che le modifiche di cui al commi 1 e 2 del presente articolo "non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999."

L. 28 dicembre 2015, n. 208

52

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 110/2008

    Questione infondata
    18 aprile 2008

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b) , della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - il quale prevede che, per le banche, gli istituti finanziari e le imprese di assicurazioni, l'aliquota dell'IRAP è dovuta, per determinati periodi d'imposta, nella misura del 5,4 per cento, invece che nella misura ordinaria del 4,25 per cento fissata dal comma 1 dell'art. 16 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie -, sollevate per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto, pur in presenza di una identica «capacità contributiva reale», rappresentata dalla «differenza tra i ricavi e i costi» dell'impresa di cui sono titolari i soggetti passivi d'imposta, la disposizione censurata sottopone irragionevolmente le imprese del settore finanziario ad un prelievo fiscale maggiore rispetto agli altri settori produttivi, creando, conseguentemente, tra i diversi settori di attività, una disparità di trattamento arbitraria e priva di giustificazione nel sistema, ponendo a carico di dette imprese del settore finanziario l'onere economico di colmare il minor gettito dell'IRAP derivante dall'applicazione di aliquote d'imposta più basse nel settore dell'agricoltura. Trattasi, infatti, della riproposizione di questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 21 del 2005, successiva all'ordinanza di rimessione, senza prospettazione di profili diversi da quelli già presi in esame o comunque tali da indurla a modificare il precedente orientamento.

    Art. 45 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 16 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 21/2005

    Questione infondata
    19 gennaio 2005

    Reiezione dell’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 (che introduce disposizioni transitorie in materia di aliquote IRAP differenziandole per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi), quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in relazione agli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per carenza di motivazione circa la rilevanza nei giudizi 'a quibus'. Infatti dalla descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi contenuta nelle ordinanze di rimessione e dalla stessa denominazione sociale delle ricorrenti emerge che alle società contribuenti è applicabile la disposizione denunciata.

    Art. 6 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 7 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 103/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in quanto viene demandata all'autorità amministrativa la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sulle attività produttive, in violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria. Infatti l'eventuale caducazione della norma denunciata comporterebbe il venir meno della possibilità di riduzione dell'acconto ma non certo la restituzione dell'acconto già versato, costituente l'oggetto del giudizio 'a quò.

    Art. 45 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 23 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1997

1997oggi
  1. 1 gennaio 2016 — oggiin vigoreper 11 anni
  2. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2016per un anno
  3. 24 aprile 2014 — 1 gennaio 2015per 8 mesi
  4. 1 gennaio 2009 — 24 aprile 2014per 5 anni
  5. 1 gennaio 2008 — 1 gennaio 2009per un anno
  6. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  7. 1 gennaio 2006 — 1 gennaio 2007per un anno
  8. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2006per un anno
  9. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  10. 1 gennaio 2003 — 1 gennaio 2004per un anno
  11. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2003per un anno
  12. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2002per un anno
  13. 1 gennaio 2000 — 1 gennaio 2001per un anno
  14. 24 dicembre 1998 — 1 gennaio 2000per un anno
  15. 26 maggio 1998 — 24 dicembre 1998per 7 mesi
  16. 23 dicembre 1997 — 26 maggio 1998testo originarioper 5 mesi

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2016. 43 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota e' stabilita nella misura del 1,70 per centoaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art45 · fonte del testo

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